LEGISLAZIONE NOBILIARE VIGENTE. 59 sione degli individui ohe conservarono la nazionalità straniera. 40. La ommissione dei predicati feudali non altera la integrità del cognome gentilizio. 41. Nelle provincie napolitane, al titolo di Nobile da attribuirsi alle famiglie che fecero parte della nobiltà cittadina di vera separazione, va sempre congiunto il nome della città che vi dette origine. Tale titolo di « Nobile di.... » ha la stessa trasmessibilità del titolo di Patrizio. 42. All’effetto dell’attribuzione dei titoli di « Patrizio » e di «Nobile», sono, nella regione napolitana, considerate di Piazza chiusa, le città nelle quali, per titolo implicito di antichissima consuetudine, o per titolo esplicito di sovrana concessione, la Nobiltà composta di determinate famiglie, costituenti un corpo o collegio affatto separato dalla rimanente parte della cittadinanza e dallo stesso governo municipale, e con diritto «li discretiva in alcuni offici del governo medesimo, godeva eziandio delle prerogative di procedere liberamente e privatamente alle novelle aggregazioni, senza che altri, in suo dissenso, avesse potuto ciò ottenere per giustizia ; di veder roborato da Regio assenso le novelle aggregazioni e le reintegrazioni ; e di potersi radunare senza intervento di Regio Ministro. E sono considerate di semplice, ma vera separazione, le città che, avendo tutti gli altri innanzi ' indicati requisiti, mancavano di alcune delle tre ultime prerogative. 43. In conseguenza della massima precedente, sono considerate di vera separazione le città di Amalfi, Aversa, Amantea, Aquila, Barletta, Bitonto, Capua, Cosenza, Gaeta, Giovinazzo, Lettere, Lucera, Monopoli, Nola, Penna, Ravello, Scala, Taranto e Taverna. All’effetto, le famiglie che ai 25 aprile 1800 si trovavano nel godimento della nobiltà delle stesse, hanno diritto all’iscrizione nell’elenco regionale col titolo di « Nobile » delle città medesime, rimanendo però tale diritto, per la città*di Giovinazzo, limitato alle sole famiglie aggregate precedentemente alla infeudazione avvenuta nel 1523. 44. Dei documenti conservati nell’Archivio araldico non si concedono copie autentiche che per gli atti originali, o da considerarsi come tali. 45. Ai figli legittimati per susseguente matrimonio, sotto il regime del Codice civile italiano, si può ricono-