14 parte prima. di chi procurò la regolare ricogniziono ed inscrizione della famiglia. Art. 70. Colle stesse norme che pel Libro d’oro, si fanno le iscrizioni nel Libro araldico dei titolati stranieri. In esso si segnano tanto la famiglie italiane che sono nel legittimo possesso di titoli stranieri, debitamente riconosciuti o confermati ; quanto le famiglie straniere che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di titoli italiani. Art. 71. Il Libro araldico della cittadinanza serve per la iscrizione delle famiglie cittadine, che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di stemmi, di predicati, o di altre distinzioni. Contiene la descrizione dello stemma coi suoi ornamenti, l’indicazione delle altre qualificazioni riconosciute, quella della concessione, rinnovazione o riconoscimento e delle prese deliberazioni col nome degli individui stati riconosciuti, omettendo la parte genealogica. Art. 72. Nel I/ibro araldico degli enti morali, si segna il possesso legittimo e riconosciuto di stemmi, bandiere, sigilli, titoli ed altre distinzioni di provincie, comuni, società ed altri enti morali, colle indicazioni delle concessioni o riconoscimenti e delle prese deliberazioni. Art. 73. Il Cancelliere cura che si formino per tutti i Registri araldici, e per gli atti verbali delle adunanze, gli hidici alfabetici dei cognomi, nomi di enti morali, predicati e delle massime deliberate. Art. 74. I Registri e Libri araldici sono custoditi dall’Ufficio araldico. Art. 75. Delle concessioni, conferme, rinnovazioni e riconoscimenti, come pure delle massime stabilite, si informa il pubblico nel Bollettino ufficiale della Consulta Araldica, sotto la direzione del R. Commissario. Art. 76. Le dichiarazioni ed estratti da questi libri e registri si fanno a cura del Cancelliere dietro parere e col visto del R. Commissario. § 9. — Ufficio araldico f.d Archivio. Art. 77. L’Ufficio araldico, presso il Ministero dell’interno : a) riceve le istanze e le comunica al R. Commissario per la istruzione e parere ;