06 PARTE SECONDA. rogativa, saranno riportate ne’ Cataloghi de’ corpi no bili delle medesime città, sempre che l’istituto di ess esiga la necessità di provare una vera e positiva nobiltà II. — Quelli che, dopo l’esame de’ documenti ver ranno dal Tribunale Araldico riconosciuti e dichiarati essere d’una famiglia antica e veramente nobile perchè i loro ascendenti paterni siansi ritrovati avere acqui stata una vera e positiva nobiltà, secondo i principii che sono stabiliti e osservati nel Collegio de’ Giuri speriti nobili di Milano ; ben inteso che al suddetto fine non s’avrà alcun riguardo nè alle armi gentilizie nè a predicati nobili, posti in qualunque atto pubblico o privato, dopo l’anno 1640. III. — I titolati da Sua Maestà o da’ suoi gloriosi predecessori, quando provino d’aver adempiute le condizioni apposte agli stessi titoli nella Beale concessione de’ medesimi. Perciò dovranno questi tali produrre negli atti della Camera Araldica le stesse concessioni di titoli e le giustificazioni d’aver eseguite le condizioni ai titoli annessi : e ciò nel termine di mesi tre dal giorno della pubblicazione di questo Editto ; al che essi mancando sarà eccitato il Fisco contro i medesimi, qualor continuassero a prevalersi de’ titoli loro concessi sotto tali condizioni. IY. —■ Gl’investiti di Feudo con Giurisdizione, che sia almeno di cinquanta Focolari, quand’anche essi non fossero per altro ammessi agli Ordini nobili, purché tale Feudo sia stato da Sua Maestà conferito ai medesimi per meriti personali, o de’ loro Maggiori, e coll’espresso fine di nobilitarli ; ciò, che essi dovranno giustificare con opportuni documenti innanzi alla Camera Araldica. Rispetto agli altri, mancanti del suddetto requisito, vuole Sua Maestà, che non possano acquistare un feudo nobile o con giurisdizione, se prima non siano ammessi o agli Ordini nobili, come sopra, o abilitati colla previa, ovvero colla contemporanea loro nobilitazione, da concedersi dal Principe, all’acquisto di tale feudo. V. Quelli che avranno riportato da Sua Maestà privilegio d’essere annoverati fra nobili, colla speciale dichiarazione eh’essi debbano godere delle prerogative degli Ordini nobili. VI. — Saranno riputati nobili i Regi Ministri che siedono ne’ Tribunali, quali sono in Milano il Senato,