228 APPENDICE I. Art. 11. Per i personaggi del Corpo Diplomatico estero, accreditati presso la Nostra Reai Corte, sono stabilite norme speciali. Norme speciali saranno stabilite, con Nostro Decreto, per il Sovrano Militare Ordine di Malta. Art. 12. Le persone, le quali lianno attualmente il titolo di Eccellenza e non sono comprese nelle prime quattro categorie dell’art. 1 del presente decreto, conserveranno detto titolo ad personam. Art. 18. Sono abrogati il R. decreto 19 aprile 18(58, n. 4349, e le successive modificazioni in contrasto con le disposizioni del presente decreto, il quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gaz-netta Ufficialo del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 16 dicembre 1927. Anno VI. VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto : Il Uuardasigllli Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1927 Anno VI. Atti del Governo, reg. 267, f. 141. — SlKÒVicil.