LEGISLAZIONE DEGLI EX STATI ITALIANI. 143 V. -—■ Se mai, per prova della descendenza, venisse da alcuno esibita qualche sentenza di qualsiasi magistrato, quando con questa pretenda egli di mostrare la sua provenienza da famiglia tuttavia in essere, e perciò si vegga la sentenza pronunciata in contraddittorio giudizio, tra chi l’esibisce, o suoi autori, ed altri della famiglia in questione, che se gli fossero opposti, in tal caso ordiniamo che sia ammessa, senza alcuna difficoltà, per prova legittima. Se poi pretende di provare, con essa, essere la sua casa un qualche ramo ¡li una famiglia nobile di già estinta, non vogliamo che si attenda per niente, salvo che in questi due casi: cioè, o che sia stata parimente proferita in contraddittorio giudizio tra lui medesimo, o suoi autori, e gli eredi, o aventi causa, della medesima famiglia di già estinta, nominatamente citati e comparsi effettivamente in proprio nome, o per via di legittimo procuratore eletto da loro, e non altrimenti ; o che siano di già passati cento anni dal di della sua pubblicazione, e che il pretendente faccia constare, in questo tempo di mezzo, d’essersi egli e li suoi autori trattati ed imparentati nobilmente e di possedere tanto di stato da poter seguitare a vivere, con decoro, delle proprie entrate. Fuori de’ suddetti casi e termini, non ricevano li deputati simili sentenze, ma restituiscarde subito a chi gliele presentasse ; a cui per altro intendiamo che resti tutta la libertà di provare la propria nobile descendenza per mezzo di altri documenti più certi e di più fondamento. VI. ■— Si esibiscano parimenti le arme di ciascuna famiglia, dipinte colli suoi veri colori, e distinte colle sue proprie insegne. VII. -— Similmente li diplomi delle investiture de’ feudi, le fedi delle ammissioni agli Ordini nobili, li diplomi di nobiltà, le copie autentiche dei rescritti ed altri ordini, con cui si pretendesse provare la nobiltà delle persone enunciate nell’Albero della famiglia. Vili. — In oltre dalle famiglie, nelli casi espressi, tanto in nostra detta riforma, quanto nella presente istruzione, obbligate a far la dimostrazione del proprio stato, si dovranno produrre le fedi autentiche delle decime, estimi, ecc., e simili, ecc., o le copie de’ testamenti, contratti di compre, ecc., ed altri istrumenti appartenenti alli propri effetti e beni, in valida forma, e non altrimenti.