46 PARTE PRIMA. sione nel titolo, questo può essere rinnovato con atto sovrano a favore della discendente primogenita dell’ultimo investito, e della di lei discendenza maschile, sotto condizione che sia legalmente autorizzata ad assumere il cognome materno. IX. In via di eccezione, su domanda dell’intestatario di piii titoli nobiliari, può essere disposto, mediante decreto di Regio Assenso, che, per il caso di sua morte senza discendenza maschile, succedano in qualcuno dei titoli e annessi predicati, purché non si tratti del predicato che fa parte del nome d’uso della famiglia, a preferenza della propria agnazione maschile, la figlia primogenita e, in difetto, la sorella prossi-miore, e dopo la loro morte, la rispettiva discendenza maschile. X. Su domanda dell’intestatario di più titoli può, per decreto ministeriale, emesso sopra parere della Consulta Araldica, essere consentito che il figlio primogenito e, in difetto, il primo chiamato alla successione nei titoli, usi durante la vita di esso intestatario, di uno dei titoli medesimi. XI. Le leggi e le consuetudini riflettenti la successione nei titoli di nobiltà, contrarie alla presente legge, sono abrogate. Roma, 14 marzo, 1925. La Commissione : Raffaele Perla. Gerolamo Marcello. Gerolamo Biscaro. Parere del Commissario Conte Gerolamo Marcello. Quantunque io non mi riconosca alcuna competenza giuridica, pure, soltanto a dimostrare la mia buona volontà, ho steso questi miei appunti. I. La iniziativa della Consulta Araldica muove dal desiderio, fortemente sentito dai cultori del diritto