LEGISLAZIONE NOBILIARE VIGENTE. 49 VII. Se non è rimasta traccia degli intendimenti dei Re di Napoli, è lecito presumere clic essi si dovessero prevalentemente preoccupare delle vocazioni femminili. In una parola, il riordino doveva regolare ciò che al titolo o al suo uso fosse derivato di incerto o di contradditorio dalla mutazione dei tempi e delle leggi fondamentali, data la sopravvivenza del titolo dopo la scomparsa della cosa, della cosa che aveva, specie nel Regno delle Due Sicilie, carattere prevalentemente patrimoniale, mentre il solo titolo, privato della cosa, non può avere che carattere prettamente storico-morale e gentilizio. Le medesime due prammatiche di Filippo II e Cario VI tendono a dimostrare che, pure prima della abolizione dei feudi, il diritto di successione delle femmine non era in fatto definito in modo incontrastabile, perchè, se diversamente fosse stato, in regime di potere assoluto non si sarebbe modificato e non mai con i il atto di grazia, ma con una nuova legge organica. Pare quindi a me che il provvedimento che è nei propositi della Consulta e del Governo sia giustificato (la precedenti che rimontano all’epoca feudale e richiesto come complemento necessario delle disposizioni e della volontà degli ultimi Sovrani del Regno delle Due Sicilie. VIII. Per evitare la possibilità che, portando alla discussione del Parlamento le proposte che si saranno per concretare, ne esca un complesso inorganico ed incoordinato, un membro autorevole della Consulta propone che il Governo sottoponga al Parlamento un disegno di legge chiedendo soltanto l’autorizzazione di unificare in Italia, sentito il parere della Consulta araldica, mediante Decreto Reale, lo Statuto successorio nobiliare, con l’esclusione per l’avvenire delia trasmissione femminile. * * * Poiché questa proposta mi sembra assai opportuna, sottopongo essa pura all’apprezzamento dei miei eminentissimi colleglli. Roma, 26 febbraio 192-5. Geeolamo Marcello. Codice Araldico. •t