Regio Decreto 21 gennaio 1929, n. 61. Approvazione dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 febbraio 1929, n. 450). VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE KE D’ITALIA. Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato ; Ritenuta la necessità di coordinare le disposizioni concernenti l’ordinamento dello stato nobiliare, con opportuni adattamenti e con le modificazioni die l’esperienza ha dimostrate convenienti ; Visti gli articoli 79 e 80 dello Statuto fondamentale del Regno ; Udita la Consulta Araldica del Regno ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art. 1. È approvato e reso esecutivo l’unito ordinamento dello stato nobiliare italiano, firmato, d’ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente. Art. 2. Sono abrogate le antiche leggi, diposizioni e consuetudini che, con norme diverse nei diversi Stati prima della unificazione politica, regolavano la concessione, il riconoscimento, la successione, l’uso e la perdita dei titoli e delle distinzioni nobiliari. Art. 3. Sono altresì abrogati tutti i Nostri decreti e tutte le disposizioni concernenti la concessione, il riconoscimento, la successione, l’uso e la perdita dei titoli e delle distinzioni nobiliari, che siano contrarie al presente ordinamento dello stato nobiliare italiano. Art. 4. Nulla è innovato in ordine alle sanzioni contro l’abuso dei titoli stabilite dai deereti-legge 24 marzo 1924, n. 442, e 28 dicembre 1924, n. 2337. Art. ». Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.