144 PARTE SECONDA. IX. — Finalmente, le fedi dell’abilità, o godimento dell’antico primo onore della città (che abbiamo nella riforma voluto riconoscere fra gli altri per uno dei requisiti concludente, per li tempi addietro, solamente la prova della nobiltà) estratt , quanto alle famigli ' fiorentine ne’ tempi avanti al principato, o dal libro detto il Priorista, o da’ libri degli squittinì a’ tre maggiori uffizi, e loro annessi ; circa al qual documento dichia riamo che debbano essere ammesse, senza alcuna difficoltà, tutte le famiglie provenienti dalli squittinati e vinti per le arti maggiori ; ma delli squittinati e vinti per le minori, solo quelle che mostreranno o di aver fatte le provanze della loro nobiltà agli ordini nobili, o di essersi sempre trattate od imparentate nobilmente, e di possedere tuttavia tanti effetti e beni da poterne, colle loro rendite, continuarsi il solido decoroso tratta mento ; e, sotto al Principato, unicamente dal registro de’ senatori, che sono li soli capaci di risedere nel Magistrato supremo pel passato, unico e primo onore della città, sostituito in luogo de’ tre uffizi maggiori. X. — Le antiche famiglie poi che non potranno esibire simili fedi di godimenti di onore, per esserne state, come Grandi, incapaci, serve che portino, in quella vece, l’attestazione di trovarsi li loro antenati descritti tra i Grandi ai libri delli statuti, delli ordinamenti di giustizia, ecc., ed altri libri pubblici esistenti originalmente nell’Archivio di Palazzo ; volendo noi che, in questa materia di prove di nobiltà, si seguiti in tutto e per tutto lo stile di quello. XI. —- Le famiglie nobili native ed abitanti delle altre città nobili del Granducato, ammesse già alla cittadinanza fiorentina, oltre all’esser descritte nel rispettivo registro della sua patria, si dovranno da’ deputati notare parimente nella classe de’ nobili fiorentini, o sì vero in quella dei patrizi, quando sieno native di alcuna di quelle città, alle quali abbiamo concesso il rango del patriziato, e purché facciano le prove a tal effetto richieste. XII. — Tanto circa alla prova dell’abilità o godimento del passato primo onore nella città di Firenze ; nelle altre città poi, meno antiche, del nostro Granducato, ove non è che la sola classe della nobiltà, oltre a questo recapito del primo onore, abbiano sempre li deputati special riguardo all’attuai domicilio, nobili pa