LEGISLAZIONE DEGLI EX STATI ITALIANI. 103 Utuari ed Abbati do’ Collegi de’ Notai restino intesi Ielle qualità e condizioni de’ Soggetti, si faranno loro omumcare gli elenchi, o sieno cataloghi, come pure so gli rimetteranno i nomi di quelli, i quali d’anno in nino verranno dichiarati nobili. XI. — Dichiariamo altresì che, in ogni tempo, ìon si avrà alcun riguardo de’ titoli e predicati d’onore, •he si ritroveranno apposti ne’ libri di battesimo, matrimoni e morti esistenti presso i Parrochi. XII. — Alle persone impiegate in abbietti esercizi, ìon potrà darsi nè anche il semplice predicato di Si-livore, sotto pena di cinquanta scudi, il qual predicato sarà permesso unicamente a chi vive civilmente, oppure esercita qualche arte o impiego civile, ed a questo sarà pure lecito di usare d’altri predicati inferiori alli di ^opra enunziati, massimamente se abbiano relazione al loro esercizio. XIlì. — Potranno però i Notari apporre negli Atti e scritture, che per le persone non nobili attesteranno o rogheranno, l’ufficio o l’arte, che ciascun de’ contraenti esercita. XIV. — Per fine dovrà prontamente formarsi da Magistrati Camerali ed altri simili Uffizi o Tribunali della Lombardia Austriaca un diligente Catalogo di tutti i feudatari e titolati, e lo stesso dovranno fare i Corpi pubblici delle rispettive città e collegi che professano vera e positiva nobiltà per gl’individui ascritti al loro Ordine, i quali Cataloghi dovranno entro tre mesi dalla pubblicaziono del presente Editto rimettersi al Tribunale Araldico, il quale, riconosciute lo costituzioni de’ suddetti Corpi pubblici e Collegi, ne farà disporre per alfabeto i nomi, e saranno esposti al pubblico presso del Segretario Cancelliere del Tribunale del Re d’Arme, acciocché ognuno possa restarne inteso, e formarne i loro rispettivi registri. Capo IV. Della pompa esterna onorifica. I. — Sarà proibito a chicchessia l’uso de’ sgabel-letti, cassette d’argento, o inargentate, e borse pei libri nelle Chiese ed in altri luoghi pubblici, a riserva delle