LEGISLAZIONE NOBILIARE VIGENTE. 45 IV. I titoli provenienti «la femmine, elio, all’entrata in vigore della presente legge, sono legittimamente pervenuti alla loro discendenza maschile, continuano a devolversi alla medesima discendenza, secondo le norme stabilite nell’articolo I. Estinte le linee maschili, aventi per stipite comune la femmina intestataria del titolo, questo con gli annessi predicati ritorna, previo riconoscimento, all’agnazione maschile della famiglia alla quale apparteneva nel giorno della promulgazione della legge abolitiva della feudalità, osservate le norme stabilito nell’articolo I. V. I titoli che, fuori del caso previsto dal primo ca-verso dell’articolo III, all’entrata in vigore della presente legge, sono legalmente pervenuti in femmine nubili, passano nel giorno del loro matrimonio, e, se non prendono marito, alla loro morte, all’agnazione maschile della famiglia alla quale la donna appartiene, osservate le norme stabilite nell’articolo I, e salvo quanto dispone l’articolo VIII. I titoli legalmente pervenuti a donne unite in matrimonio prima dell’entrata in vigore della presente legge, si trasmettono dopo la loro morte ai maschi che discendono da quel matrimonio ; in difetto di discendenti maschi passano all’agnazione della famiglia alla quale la donna appartiene, come nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo. VI. Il marito di donna titolata, anche se vedovo, il quale, all’entrata in vigore della presente legge, porta legalmente il titolo della moglie, lo conserva, senza il predicato, e non oltre la durata dello stato vedovile. VTI. Sono conservati i diritti degli investiti di uno o più titoli per anticipata successione legalmente consentita. L’ulteriore successione nel titolo ha luogo secondo le norme stabilite nell’articolo I. Vili. Se siano estinte, o, dopo l’entrata in vigore della presente legge, si estinguano le agnazioni maschili delle famiglie che, a norma della prima o della seconda parte dell’articolo IV, avevano diritto alla succes-