LEGISLAZIONE DEGLI EX STATI ITALIANI. 100 lio vorranno riportare dal principe diploma che li palifichi tali. Ottavo. — E siccome abbiamo riconosciuto che alimi de’ Collegi de’ Dottori ed ordini decurionali delle ittà dello Stato di Milano o non hanno Statuti che prescrivine norma per ammettere a’ loro ceti li petenti, o, se li hanno, non sono bastanti a giudicare della nobiltà degli arrolati per solo titolo di essere questi dottori li collegio o decurioni ; perciò, se tali ordini de’ decurioni o dottori vorranno essere per questo solo titolo dichiarati nobili, e riconosciuti in tutto lo Stato di Milano, dovranno formare o riformare i loro Statuti a norma di quelli della città di Milano, offrendosi Sua Maestà, avuto il sentimento del Tribunale, confermargli, e dargli quelli privilegi e distinzioni che troverà convenienti. Nono. — Rispetto a quelle città della Lombardia •he anticamente si reggevano in forma di Repubblica, alcune delle quali costituivano successivamente una parte dello Stato di Milano, tal quale in oggi sono smembrate colle loro Provincie ; le persone aggregate il ceto patrizio, o al collegio dei nobili dottori di antica istituzione delle medesime, saranno reputate nobili anche presentemente nello Stato suddetto, purché l’ordine patrizio, o il collegio de’ dottori di simile città, abbia e osservi uno Statuto particolare, che nella persona del petente prescriva per la sua aggregazione pruove di genuina nobiltà, corrispondenti alle regole che sono prescritte dallo Statuto del collegio di questa città. Articolo II. Quantunque si fossimo già spiegati quanto basta coll’Editto delli 20 novembre 1769 rapporto all’uso delle arme e loro ornamenti, per maggior chiarezza dichiariamo : Primo. — Che tutti li nobili, compresi nel capo primo dell’Editto non sieno tenuti a dare le pruove d’avere usato dell’arme pel tempo stabilito col capo secondo del precedente Editto, articolo I, dovranno però assi giustificare l’uso delle arme, di cui attualmente si servono, o con una positiva concessione del Sovrano,