186 PARTE TERZA. X. Domanda per l'autorizzazione a cambiamento od aggiunta di cognomi per spontanea determinazione del richiedente. (In carta legale da lire 10). A Sua Maestà il Re d’Italia, ecc. Il sottoscritto, ecc. ; premesso che per lunga consuetudine, abbandonato solo in tempi recenti, la sua famiglia fece uso —■ oltre che dell'attuale cognome —■ anche di quello di.......... che ne ricordava una non ingloriosa tradizione di civica benemerenza, come resulta dai riferimenti degli scrittori 8° le sentenze di rettificazione.... Art. 54. In margine agli atti di nascita si farà annotazione dei decreti di adozione, di legittimazione, di cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessione di titoli di nobiltà e di predicati, degli atti di riconoscimento, degli atti di matrimonio e delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che riguardano l’atto già inscritto nei registri. Trr. VIII. Dei cambiamenti e ddle aggiunte di cognomi e nomi. Art. 119. Chiunque voglia cambiare il nome e cognome deve farne domanda al Re per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia, esponendo le ragioni della domanda, ed unendo l’atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano. Art. 120. La domanda viene presentata al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello nella cui giurisdizione il ricorrente ha la sua residenza. Il Procuratore Generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda, e la spedisce al Ministero di Grazia e Giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie. Art. 121. Se il Ministero crede che la domanda meriti di essere presa in considerazione, autorizza il richiedente : 1° ad inserire per sunto la sua domanda nel giornale ufficiale (cioè la Gazzetta Ufficiale) del Regno e nei giornali autorizzati alle inserzioni giudiziali nelle provincie del suo domicilio di origine e della sua residenza attuale, invitando chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dall’articolo seguente : 2° a fare affiggere da un usciere alla casa comunale del domicilio d’origine ed a quella della sua residenza attuale un avviso a stampa contenente lo stesso sunto della domanda e l’invito a farvi opposizione entro il detto termine ; l’affissione deve resultare dalla relazione dell’usciere fatta a piè dell’avviso. Art. 122. Chiunque creda d’aver interesse può fare opposi-