136 PARTE SECONDA. ogni e qualunque eccezione, e indipendentemente d; qualsivoglia partito o voto dei riformatori, o altri uffiziali, soliti presedere alli squittinì e riforme delle città del nostro Granducato. XX. — Quando in qualsiasi delle dette città antiche verrà il tempo che alcuna famiglia, di mano in mano, compito lo spazio prefisso di anni dugento della sua nobiltà, deva passare dalla classe de’ nobili a quelli) dei patrizi, non si potrà ciò effettuare senza prece dente nostro diploma, o dei nostri successori granduchi, incaricatone sempre della descrizione nel registro, come sopra, il Segretario di Stato prò tempore. XXI. —• Tutti i nobili di Stati alieni, durante la loro permanenza nel nostro Granducato, debbono godervi di tutti i privilegi, onorificenze e distinzioni proprie del loro rango, ed a qualunque di essi che vi avesse, o volesse acquistarvi il domicilio, se ce ne supplicherà, accorderemo ben volentieri la permissione di essere ascritto al patriziato o nobiltà del medesimo. XXII. •— Li nostri sudditi fatti nobili per concessione di feudi, titolo o diplomi di altri sovrani, fuori che de’ nostri antecessori, e di Noi medesimi, non potranno essere riconosciuti o trattati per tali nel Gran ducato, ed in conseguenza non potranno essere descritti nella classe dei nobili senza nostro espresso ordine e nuovo diploma di conferma. XXIII. — Vogliamo che le attestazioni di nobiltà e sue provanze, per qualunque effetto, si spediscano solamente nell’Archivio di Palazzo, firmate dal nostro Segretario di Stato e munite del nostro sigillo imperiale ; proibendo, sotto la pena della perdita della carica, a tutti li iusdicenti, cancellieri, o altri ministri, che hanno in custodia gli archivi delle città, di dar fuori simili fedi e provanze, estratte dalle suddette copie, quali in ogni caso ordiniamo che non siano attese come nulle e di niun valore. XXIV. — Similmente, da qui avanti, proibischiamo a qualunque nostro tribunale o magistrato d’ingerirsi, sotto qualsivoglia pretesto o colore, in alcuna causa mossa da chicchessia per provare la sua descendenza da famiglia nobile, o in verun’altra causa risguardante, in qualsivoglia modo, la nobiltà delle famiglie ; ma tutti gl’ iatrumenti ed altri recapiti, atti e scritture ad essa per qualunque titolo appartenenti, si esibiscano e pre-