284 APPENDICE TERZA. Avvertenza. In materia di stemmi dello Stato ed altri emblemi erano state già precedentemente diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri le due seguenti Circolari : Circolare n. 8600/28 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Gabinetto. - Ufficio Amministrativo della Consulta Araldica. Roma, 18 aprile 1927, anno V. Al Ministro (Ielle Finanze. — Gabinetto. Al Ministro dell’ Economia Nazionale. — Gabinetto. Ai Sigg. Prefetti del Regno. Come è noto, il E. D.-L. 20 marzo 1894, n. 442, ha disciplinato l’uso di titoli ed attributi nobiliari con disposizioni che devono essere rigorosamente applicate in omaggio allo spirito informatore del Decreto stesso, ed a tutela dell’ interesse fiscale dello Stato. A tale proposito è da osservarsi che l’uso e la repres sione dell’abuso dei titoli e degli attributi nobiliari noi è limitato soltanto ai privati cittadini, ma va estese anche alle Provincie, ai Comuni, agli Enti morali, alle Opere Pie ed agli Istituti diversi che usano tutti stemmi ed emblemi soggetti, questi, alle norme cornimi che regolano la materia araldica. Ed in questo campo abusi ed irregolarità sono stati rilevati, sui quali è necessario richiamare la particolari' attenzione degli organi competenti. Si è dunque constatato che alcuni Enti usano lo stemma dello Stato, contrariamente al disposto del-l’art. 5 del R. D. 27 novembre 1890, n. 7282, ed al l’art. 19 del Massimario della Consulta Araldica, eh. dispone che le Amministrazioni Provinciali, Comunali le Opere Pie ed i diversi Enti morali non possono usare intestazioni e sigilli senza indicare, con apposita leg genda, la denominazione dell’ Amministrazione stessa, la quale potrà fregiarsi, non dello stemma dello Stato ma solo di quello proprio, se ne è in legittimo possesso.