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PARTE SECONDA.
ma la delegazione non sarà permessa per quest’ultimo caso, se non in quanto che le riparazioni non eccedessero quelle che sono a carico degli usufruttuarj.
    Nell’uno e nell’altro caso, la delegazione non potrà aver luogo se non per la concorrenza della metà del reddito.
   Art. LXXVII. — Ove sopravvengano de’ casi che esigano dei lavori o delle riparazioni considerabili agli edifici o proprietà componenti il maggiorasco, ed eccede iti le somme la cui disposizione è qui sopra autorizzata, vi sarà provveduto da un decreto fatto da noi in Consiglio di Stato sulla domanda del titolare, e sul parere del Consiglio del Sigillo de’ titoli.
VENEZ 1A.
   La nobiltà di Venezia è essenzialmente una nobiltà « d’ufficio », originata cioè dall’esercizio delle maggiori cariche pubbliche.
   Gelosamente ristretta sin da antichissimo tempo ad una casta oligarchica, si ordinò legalmente nel 1297 colla cosiddetta « Serrata del Gran Consiglio », donde ebbe origine il governo aristocratico durato quanto la libertà veneta sino al 12 maggio 1797, e per cui furono tassativamente designati coloro che avevan diritto di sedere in quel consesso (quelli che da 4 anni v’avevano appartenuto), mentre si stabilirono norme rigorosissime per l’ammissione di altri in futuro. Difatti, già meno d’un secolo dopo, si cominciò ad ammettervi altre famiglie per qualche titolo benemerite della patria.
   Nel 1506 fu decretato che le nascite delle famiglie ascritte alla « Balla d’Oro » fossero registrate con forme solenni in appositi libri tenuti dall’Ufficio At'W Avogarìa di Comun ; e altrettanto fu stabilito nel 1526 pei matri-monii dei patrizi. Questi preziosi registri, le cui annotazioni giungono sino al 1801, si conservano nel R. Archivio di Stato in Venezia e costituiscono il Libro d'Oro della Nobiltà Veneta.
    La natura stessa della costituzione politica della Serenissima Signoria Veneta, intransigentemente aristocratica e esclusivista, determinò un’assidua e rigogliosa