appendice tebza. 2C5 parecchi, gli ultrogeniti aggiungono, dopo il segnacaso « dei », l’appellativo di quel titolo o predicato che fa parte del nome d’uso della famiglia, salva diversa tradizione famigliare, da riconoscersi dalla Consulta. Art. 58. Quando uno o più titoli o predicati nobiliari siano passati per successione femminile in altra famiglia, il diritto indicato nel secondo capoverso dell’articolo precedente spetta ai membri della famiglia che ha perduto i titoli, nati prima del passaggio, e a quelli della famiglia in cui sono pervenuti, nati dopo il passaggio. Art. 59. I titoli e predicati provenienti da femmine, che prima del 7 settembre 1926 sono legittimamente pervenuti alla loro discendenza maschile, continuano a devolversi alla medesima discendenza secondo le norme stabilite dall’art. 54. Tali titoli, per le successioni verificatesi dopo l’entrata in vigore del regolamento per la Consulta araldica approvato con Ti. decreto 5 luglio 1896, n. 314. si intendono legittimamente pervenuti alla discendenza maschile allorché le lettere patenti di Regio assenso, prescritte nell’art. 31 del citato regolamento, siano state emesse prima del 7 settembre 1926. Se prima di tale data le lettere patenti siano state richieste nei modi di legge, il rilascio delle medesime potrà tuttora aver luogo con effetto di legittimare la devoluzione dei titoli a favore della suddetta discendenza maschile. Estinte le linee maschili, aventi per stipite comune la femmina intestataria del titolo, questo con gli annessi predicati ritorna, previe lettere, patenti di Regio assenso, all’agnazione maschile della famiglia alla quale apparteneva nel giorno della promulgazione delle leggi abo-litive della feudalità, osservate le norme stabilite nel-l’art. 54. Art. 60. I titoli e predicati che, fuori del caso previsto dal primo capoverso delPart. 57, al 7 settembre 1926 erano pervenuti in femmine nubili, passano dal giorno del loro matrimonio, e, se non prendono marito, alla loro morte, all’agnazione maschile della famiglia alla quale la donna appartiene, osservate le norme dell’art. 54 e salvo quanto dispone l’articolo 63. Se i titoli e predicati sono pervenuti a donne già maritate al 7 settembre 1926, il passaggio all’agnazione maschile delle famiglie donde esse provengono avviene