118 FARTE SECONDA. Sezione II. De' maggioraschi formati da quelli che hanno la facoltà di trasferire il loro titolo. Art. XXII. — Que’ Nostri Sudditi ai quali il titolo di Duca, di Conte e di Barone sono conferiti di pieno diritto, e clie vorranno approfittare della facoltà di rendere il loro titolo trasmissibile, formando un mas-giorasco, dirigeranno a tale effetto una petizione al Cancelliere Guardasigilli. Art. XXIII. — La petizione sarà motivata ed an-nunzierà : 1° la natura e la durata delle funzioni che rendono il petente capace d’istituire un maggiorasco ; 2° la specie di maggiorasco per il quale la domanda è fatta ; 3° i beni che il petente intende d’applicare alla dotazione del maggiorasco ; 4° il prodotto di questi beni ; 5° il certificato del Conservatore delle ipoteche che i detti beni non sono gravati d’alcuna ipoteca o privilegio ; 6° il numero de’ figli viventi del petente, distinguendo i maschi e le femmine. Art. XXIV. — Il prodotto de’ beni immobili sarà giustificato : 1° dagli scritti d’affitto per la durata di ventisette anni ; 2° dall’estratto de’ registri della imposizione. In mancanza d’istrumenti, il petente produrrà uno stato estimativo delle rendite, ed un atto di notorietà, fatto davanti il Giudice di pace od un Notajo, da sette Notabili del circondario ove i beni sono situati e comprovanti la pubblica fama. Tutti questi documenti saranno uniti alla petizione. Art. XXV. — Il Cancelliere Guardasigilli farà inscrivere la dimanda sopra un registro, dal Segretario generale del Consiglio menzionato, qui sotto, e farà rilasciare al petente un bollettino di registro. Art. XXVI. — Il Cancelliere procederà all’esame della dimanda, assistito da un Consiglio nominato da Noi, e composto come segue : Tre Senatori ; Due Consiglieri di Stato ;