APPENDICE TERZA. 275 Art. 104. I certificati e gli estratti di questi libri e registri, coliazionati e autenticati, si rilasciano dal Cancelliere col visto di uno dei Commissari del Re. Art. 105. Dei documenti conservati nell’Archivio della Consulta, non si darà comunicazione o visione, se non ai membri della Consulta, ai Commissari del Re e agli interessati che li produssero, previo, in quest’ultimo caso, il parere del Commissario del Re. Art. 106. Le carte relative agli affari araldici sono conservate nell’Archivio della Consulta araldica. Art. 107. Si possono, col eonsenso del Commissario del Re, restituire agli interessati i documenti esibiti : а) quando il richiedente abbia rinunciato alla domanda, prima àe\Vavviso della Commissione regionale ; б) quando i documenti, di cui si chiede la restituzione, non riguardano la deliberazione presa ; c) quando, in sostituzione degli originali, si presentino dall’ interessato copie da collazionarsi e autei -ticarsi previamente dal Cancelliere ; d) quando la decisione fu negativa ; salvo che il Commissario del Re creda opportuno chiederne copia, da formarsi a spese dell’interessato e da collazionarsi e autenticarsi come alla lettera c). Gli alberi genealogici e gli stemmi e gli atti autentici di stato civile non si restituiscono se non in copia da formarsi a spese dell’interessato. 7. — Diritti di cancelleria e contabilità. Art. 108. Per le spese del servizio araldico è stanziato un apposito fondo sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, al quale fa riscontro nel bilancio delle entrate un corrispondente fondo sotto il titolo : « Proventi del servizio araldico ». Questi proventi sono costituiti dai diritti di cancelleria stabiliti nella tabella approvata con R. decreto 31 marzo 1921, n. 517, e che sono dovuti a titolo di' rimborso delle spese che lo Stato sostiene per questo speciale servizio. La riscossione dei diritti di cancelleria è curata dall’Ufficio araldico ed è eseguita in modo ordinario dall’Ufficio del registro.