LEGISLAZIONE DEGLI EX STATI ITALIANI. 161 i Coscritti Consiglieri, ed in mancanza di questi si sperimenterà in secondo luogo sopra gli altri, che non siedono in Consiglio. 4. Lo Scriba dovrà trarsi dal ceto dei Coscritti - verrà nominato da noi, e dai nostri successori presso proposta della Congregazione Araldica. 5. Non potrà votarsi dallo Scriba nella Congregazione medesima, se non quando il numero degli altri Membri intervenuti sia pari. 6. Il Consiglio Comunale potrà concedere la Nobiltà personale, e non trasmissibile per eredità, a quegli uomini che se ne fossero resi degni per segnalati servigi prestati alla patria o per celebrità acquistata con dottrina, col valore nelle scienze e nelle arti belle. 11 Consiglio stesso però prima di ammettere chicchessia a tale nobiltà osserverà il sistema che su di ciò si è osservato finora. 7. Seguendo il sistema stesso, ed osservando le leggi e norme adottate in proposito fino al presente, si potrà proseguire a concedere la Cittadinanza Romana, ma questa non potrà accordarsi che a coloro i quali sono già sudditi Pontificii, o che abbiano da dieoi anni almeno fissato in Roma il loro domicilio, e vi abbiano acquistato beni fondi, o vi possiedano un qualche stabilimento industriale, o vi esercitino lodevolmente professioni liberali. 8. E siccome si verifica attualmente una mancanza non piccola nel numero delle Famiglie dei Patrizi Coscritti, così per questa volta dovrà riunirsi straordinariamente la Congregazione Araldica, affinchè si possa completare il numero medesimo : osservato per altro le norme che si sono all’uopo stabiliti-di sopra. Decretiamo poi, e dichiariamo che il presente nostro Chirografo abbia la sua piena esecuzione ed effetto in virtù della nostra semplice sottoscrizione, nè gli si possa mai opporre surrezione, od orrezione, nè alcun altro vizio, o difetto della nostra volontà od intenzione, ancorché non fossero state osservate tutte quelle solennità e formalità, che avessero ad osservarsi, e nonostante la Bolla di Pio IV nostro predecessore de registrandis, la regola della nostra Cancelleria de jure quaesito non tollendo, e qualsisiano costituzioni, ordinazioni Apostoliche, statuti, leggi, consue- Codice Araldico. 11