LEGISLAZIONE NOBILIARE VIGENTE. 3 lancio dell’entrata, un corrispondente fondo sotto il titolo : Proventi del Servizio araldico. Questi proventi sono costituiti dai diritti di cancelleria stabiliti nella Tabella che fa seguito al presente Decreto e che sono dovuti a titolo di semplice rimborso delle spese che lo Stato sostiene per questo speciale servizio. La riscossione dei diritti di cancelleria è regolata. dall’Ufficio araldico ed affidata all’incaricato del servizio di cassa del Ministero dell’interno. Art. 11. Il servizio araldico si compie ne’ modi prescritti da un apposito regolamento da approvarsi con Decreto Reale. Art. 12. La Consulta Araldica, per mezzo del Ministero dell’interno, potrà promuovere Decreti Reali per l’approvazione di regolamenti speciali, necessari al buon andamento del servizio. Art. 13. I corrispondenti della Consulta Araldica, nominati anteriormente al presente Decreto, conserveranno onorariamente il loro titolo. Non si procederà ad ulteriori nomine di corrispondenti. Art. 14. Fatta eccezione pei Regi Decreti 15 giugno 1889 e 5 marzo 1891 sopra le Commissioni araldiche regionali, sono abrogati tutti i Regi Decreti che si riferiscono alle materie regolate dal presente. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma addi 2 luglio 1896. UMBERTO. Rudinì. visto : Il Guardasigilli G-. Costa.