LEGISLAZIONE DEGLI EX STATI ITALIANI. 147 tUa terza gl’investiti della nobiltà ad perdonarti tantum, i ioè vita loro naturai durante. Tutti i Nobili dovevano farsi iscrivere nei rispettivi Libri d’Oro appo-itamente creati. STATI PONTIFICII. Nelle provincie che costituirono i dominii della !liiesa non si ebbe mai una legislazione nobiliare organica ed omogenea ; non vi fu una speciale magistra-ura per gli affari araldici, nè si tennero registri particolari per le sovrane concessioni di titoli, di stemmi a di feudi. Di norme regolamentari di carattere generale per lutto lo Stato non si ha che una Costituzione 15 marzo 1671 di papa Clemente X, che permette ai Nobili di sercitare il commercio senza pregiudizio della Nobiltà ; un chirografo 18 febbraio 1679 d’ Innocenzo XI he vieta i predicati territoriali sopra luoghi non abitati, e l’editto 6 luglio 1815 della Segreteria di Stato he (art. 15) ristabilisce nelle provincie pontificie la Nobiltà antica e conserva la nuova. Bologna ebbe sin da prima della metà del secolo XVI una minuziosa legislazione sulla materia della cittadinanza e della Nobiltà. Un partito del Senato Bolognese 28 novembre 1727 approvò il catalogo ufficiale delle famiglie nobili della città ; e con notificazione 31 luglio 1777 del Prolegato e del Gonfaloniere fu pubblicato i stampa l’elenco delle 68 famiglie patrizie. Abolito insieme ai titoli ed alle insegne nobiliari dalla Repubblica cisalpina, questo Libro d'Oro fu riaperto da un ire ve 26 settembre 1820 di papa Pio VII, che costituì una Commissione araldica dei nobili bolognesi e Iettò le norme per le ammissioni all’Ordine o ceto nobile. Anche Roma ebbe ordini proprii per la Nobiltà civica, che furono definitivamente sanciti colla costi-uzione pontificia Urbem liornam 4 gennaio 1746 di Benedetto XIV, della quale - per la sua particolare importanza e perchè porta gli elenchi delle 60 famiglie mobili coscritte e delle 180 nobili patrizie - riferiamo ‘lui integralmente il testo :