286 APPENDICE TEItZA. Circolare n. 8600 5 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Gabinetto. - Ufficio Amministrativo della Consulta Araldica. Roma, 15 novembre 1927-VI. Al Ministro degli Affari Esteri. Al Ministro delle Finanze. Al Ministro dell' Economia Nazionale. A 8. E. il Governatore di Roma. Non di rado si è avuta occasione di notare l’uso, da parte di Enti, Associazioni ed Istituti diversi, dello Stemma dello Stato e di quello dei Comuni del Regno. Allo scopo di ovviare al grave inconveniente fu diramata la Circolare 18 aprile u. s. n. 8600-23, con la quale si raccomandò alle SS. LL. d’ impartire precise disposizioni affinchè le Provincie, i Comuni, le Opere Pie, gli enti morali e tutti gli istituti e le associazioni commerciali fossero richiamati all’osservanza delle norme legislative in materia. Recentemente, però, essendo stati denunciati nuovi abusi del genere, verificatisi anche all’ estero, si credè necessario tornare suU’argomento e richiamare di nuovo l’attenzione delle SS. LL. su quanto con la Circolar» suddetta fu segnalato, e cioè sulla rigorosa osservanza del R. D. 27 novembre 1890, n. 7282, dell’art. 2 del R. D. 27 marzo 1927, n. 1048 e dell’art. 19 del Massimario della Consulta Araldica. A maggiore chiarimento si reputa opportuno ricor dare che le Amministrazioni provinciali e comunali, le Opere Pie e i vari enti morali non possono usare inte stazioni, emblemi, distintivi e sigilli, senza indicare coi apposita leggenda la denominazione dell’amministrazione stessa, e non possono usare lo stemma dello Stato, ma soltanto il proprio, e quando ne abbiano ottenuti? la concessione o il riconoscimento, per legittimo possesso da parte della Consulta Araldica. Lo stemma Reale poi non può essere usato senza la leggenda : « Brevetto della Reai Casa ». Le surriportate limitazioni vanno tenute presenti per evitare le conseguenze dell’abuso dello stemma dello Stato, e cioè la contraffazione della natura giuridica