48 PARTE PRIMA. (1720), che estese la grazia della suddetta esclusione anche contro la discendenza maschile di dette femmine. V. Nell’epoca feudale a Napoli ed in Sicilia — come quasi ovunque — il feudatario e la feudataria non potevano sposare senza il consenso del Principe, quindi in allora anche la successione femminile non poteva produrre le odierne anomalie perchè le nozze erano quasi sempre pari o, comunque, considerate tali dal Principe. Ad ogni modo, il feudo passato per via femminile in altra famiglia, trasferiva in questa l’effettivo esercizio della giurisdizione e dei diritti connessi, e per questo fatto medesimo la nobilitava. Oggi il fatto non esiste piti perchè manca la materia. Nè la negazione dell’Assenso Regio sarebbe largamente applicabile data la diversità dei tempi. Nè pure d’altra parte la negazione del Regio Assenso varrebbe a salvare l’agnazione maschile e con essa la giustificazione della nobiltà della famiglia, che oggi può essere soltanto nel fatto storico, che essa famiglia sia stata a suo tempo realmente investita di onori, di diritti e di potere. VI. Una considerazione che a parer mio non deve essere ora trascurabile, pel suo notevole valore storicogiuridico, sta nel fatto che le leggi abolitile della feudalità (per Napoli 1806, per la Sicilia 1812) sono assolutamente schematiche. Esse dichiarano abolite tutte le antiche leggi feudali, ma non determinano il nuovo modo di trasmissione dei titoli, lasciando implicitamente in vigore l’antico. Di queste alcune, di questo anacronismo e di questa contraddizione si avvidero i Sovrani che ressero il Reame delle Due Sicilie, i quali, sino dal 1833 e successivamente, promisero una legge organica regolatrice dei titoli nobiliari. Queste promesse ed il frequente cenno che si fa alla emananda legge nel trattare di materia nobiliare, conferiscono un evidente carattere di provvisorietà alle attuali norme successorie. Le promesse non furono mai mantenute. La lacuna e la contraddizione permangono, quindi, insieme all’anacronismo ed alla provvisorietà. Questa è la lacuna che le nuove disposizioni dovrebbero colmare, l’anacronismo, la contraddizione e la provvisorietà che dovrebbero sanare.