LEGISLAZIONE BEGLI EX STATI ITALIANI. 119 Un Procuratore generale ; Un Segretario generale. Il Consiglio sarà denominato Consiglio del Sigillo de' Titoli. Art. XXVII. — Il Segretario generale terrà registro He deliberazioni, e ne sarà il depositario. Art. XXVIII. ■— 11 Consiglio delibererà alla maggio, ità dopo d’aver inteso il rapporto del Procuratore gelale fatto sopra la domanda e i documenti uniti. Art. XXIX. — Se il Consiglio non si trova bastante- i ente istruito, il Nostro Cancelliere Guardasigilli potrà dinare che siano prese nuove informazioni dal Pro-arator generale, il quale, a tale effetto, corrisponderà ai Magistrati, funzionar] e particolari. Art. XXX. — Tosto che la domanda sia registrata. Cancelliere Guardasigilli darà la specifica dei beni ì1 roposti per formare il maggioraselo. Art. XXXI. — In virtù di quest’atto, incomin-ando dal quindicesimo giorno dopo la sua trascrizione eli Uffici delle ipoteche ove i beni sono situati, i beni àie vi saranno descritti diverranno inalienabili durante 'ii anno, e non potranno essere sottoposti nè a privi-ì aio, nè ad ipoteca, nè a carichi menzionati negli arti- i ali 1048 e 1049 del Codice Napoleone, nè a condizione 'anna che ne diminuisse la proprietà o il prodotto. Art. XXXII. — Il Procurator generale del sigillo vigilerà per l’iscrizione sopra i registri del Conser-itore delle ipoteche, il quale sarà obbligato di dare avviso al Procurator generale delle iscrizioni o trascrizioni che fossero sopravvenute, fino alla scadenza dei ■ ietti quindici giorni. Art. XXXIII. — Nel tempo stesso che il Procura-tare generale del sigillo farà fare la trascrizione, per i nder liberi i beni dalle ipoteche giudiziarie e convenzionali, metterà altresì ogni diligenza per rendere liberi i beni dalle ipoteche legali, o per verificarle secondo la forme volute dalle leggi, e ne sarà fatto da lui medesimo un certificato prima di rilasciare il parere di cui si parlerà nell’articolo seguente. Art. XXXIV. — Se il parere è favorevole alla di-laanda, il Nostro Cancelliere Guardasigilli ci presenterà, unitamente ai documenti e al detto parere, un progetto di decreto conferente il titolo domandato, ed autorizzante l’istituzione del maggiorasco.