LEGISLAZIONE DEGLI EX STATI ITALIANI. 131 ul godimento del primo onore tutti gli abitatori più benestanti. V. — Traile famiglie nobili delle rispettive antiolie città ordiniamo che nella classe de’ patrizi, si descri- ano tutte le famiglie nobili, di cui sono state ricevute lo provanze per giustizia al nostro Ordine di S. Ste- I ano, e tutte le altre famiglie nobili che, in virtù di qualunque altro requisito, enunciato nel § I, proveranno la continuazione della propria nobiltà per lo spazio almeno di anni dugento compiti. VI. — Nella classe de’ nobili, nelle nominate antiche città, vogliamo che vi si registrino tutte le famiglie discendenti da soggetti ricevuti nel nostro Ordine ¡li S. Stefano, e tutte le altre famiglie nobili che non potranno concludere le loro prove per il sopra stabilito corso di tempo. Nelle altre sette meno antiche città, ove non ècliela classe dei nobili, ordiniamo che vi si scrivano indistintamente tutte le famiglie nobili ammesse nel nostro Ordine di S. Stefano, e tutte le rimanenti famiglie, per qualsivoglia altro giusto titolo, come sopra, capaci di provare la loro nobiltà. Li nativi delle altre città, terre, o luoghi del nostro (tranducato, che fossero già ricevuti, o si riceveranno in avvenire, nel nostro Ordine di S. Stefano, o veramente fossero stati, o saranno, per diplomi nostri o dei granduchi nostri antecessori, creati nobili ; si registrino nella classe della nobiltà della città, traile sopra espresse, la più vicina al luogo della loro origine <> abitazione ; non potendovi per altro esercitare le magistrature, se prima non vi paghino le gravezze, o acquistavi il domicilio, a tenore delle leggi veglianti, delli statuti locali e della consuetudine. VII. — Tutte le soprannominate famiglie e persone comandiamo che siano ammesse nelle rispettive classi de’ patrizi e de’ nobili, purché mantengano presente-mente, col dovuto splendore, la nobiltà trasmessa loro dai loro antenati ; esclusene assolutamente quelle di loro che hanno derogato alla medesima per l’esercizio di arti vili, o per qualsivoglia altra causa, di cui si faccia menzione sotto all’articolo Bella perdila della nobiltà. Vili. — Delle famiglie e persone ammesse, da cinquanta anni in qua, alli primi onori delle città sopran-uominate, non intendiamo riconoscer per nobili, e per-