LEGISLAZIONE DEGLI EX STATI ITALIANI. Ili ancora esistenti, con appropriarne l’uso al ricorrente r suo stemma gentilizio ; sarà proibito a chiunque intraprendere o continuare questa usurpazione, sotto ■ciia di scudi cento al distribuente per l’uso suddetto u cadaun caso di contravvenzione. Articolo III. L’inconveniente riprovato dalle nuove costituzioni d ordini dello Stato, d’impetrare da Principi esteri itoli di Marchese, Conte, Barone o simili, ed anche di fera maggiore, e così pure qualche arbitrio introdotto iella estensione dell’uso delli diplomi imperiali, avendo ueritato riparo o dichiarazione, perciò comandiamo : Primo. —■ Che dei diplomi riportati dalla Cancelleria lell’Impero dal 1640 in avanti si debba ottenere dal cenato l’interinazione, e quella avere presentata al Tri-unale, altrimenti non si potrà di quelli fare uso. Secondo. — Che li titoli conceduti con Imperiali àplomi per rispetto singolare alla Maestà dell’Impe-atore, abbraccino bensì tutti i discendenti maschi lenza ordine di stretta primogenitura, non però le femmine maritate in altre famiglie, e molto meno i loro ^scendenti. Terzo. — Gli onorati con simili titoli dalla Cancelleria dell’impero, non saranno tenuti appoggiare i ti-oli a feudi, come prescrivono le leggi provinciali dello ;tato. Quarto. — Quelli che avranno impetrato da Prin-ipi esteri titoli di Marchese, Conte, Barone, ed altri si-uili onorificenze prima del Decreto 19 marzo 1718, 'ubblicato colli successivi Editti del 29 suddetto mese li marzo, e 21 gennaio 1720, se si saranno valsi dell’in-lulgenza fattagli col detto Decreto, mediante transa-ioni approvate dal Governo, potranno usare di tali itoli purché abbino, entro tre mesi dopo pubblicato Editto presente, date al Tribunale le pruove d’averli atti interinare dal Senato, e d’avere entro due anni 1 feudo corrispondente alla qualità del titolo, beninteso ’ero che l’uso di tali titoli sarà ristretto a’ soli primo-euiti. Quinto. — Quelli che avranno impetrati simili titoli da’ Principi esteri dopo il suddetto Decreto del 1718,