PARTE PRIMA. l’adottante o del padre, senza speciale autorizzazione sovrana. 10. Nel caso di successioni nobiliari fra figli gemelli il primo chiamato è il primo nato. 11. I titoli conferiti ad Italiani da Napoleone I tanto come Re d’Italia, quanto come Imperatore de: Francesi, non sono trasmessibili che nel caso che sia stato costituito il maggiorasco che era necessario fondare per renderli ereditari. 12. Le dichiarazioni nobiliari, dette «fuori sedile», che emanavansi in Napoli dal Tribunale di S. Lorenzo, non sono valevoli per attribuire la qualità di Nobile Napolitano «fuori sedile». 13. I titoli nobiliari del Sacro Romano Impero, stati conferiti a famiglie italiane, per antica tradizione, si considerano come titoli italiani. 14. L’art. 59 del Regolamento Araldico si deve interpretare nel senso che, per le domande che possono involgere interessi di terzi e per le quali fu ordinata la duplice pubblicazione nelle Gazzette ufficiali, ogni diritto a reclamo si consideri perento, dopo trascorso vili mese dall’ultima pubblicazione. 15. I titoli Napoleonici italiani, conceduti a stranieri, quando concorrano le condizioni per riguardarli tali, si debbono annotare nell’elenco speciale dei Titolati stranieri. 16. Alle famiglie che appartennero ai Consigli nobili delle città di Milano, Pavia e Lodi, si attribuisce il titolo di Nobile patrizio di quelle città, trasmessibile ai maschi. 17. Alle famiglie che appartennero ai Consigli delle città di Como, Cremona e Casalmaggiore, dell’antico stato di Milano; di Mantova; e delle città di Brescia, Bergamo, Crema ed Asola Bresciana dell’antico dominio veneto di Terraferma ; non si attribuisce il titolo specifico di patrizio di quelle città, ma si riconosce la nobiltà trasmessibile a maschi e femmine. 18. I Cavalieri professi di giustizia del S. 0. M. Gerosolimitano di S. Giovanni, detto di Malta, per potere adire le eredità o successioni nobiliari, debbono provvedersi, in via di grazia, di un reale assenso. 19. Simile reale assenso è necessario agli ecclesiastici entrati negli Ordini maggiori. 20. È in facoltà della Consulta Araldica di esaminare tutte le prove addotte per la giustificazione di un titolo