LEGISLAZIONE NOBILIARE VIGENTE. 61 ili Castelfranco, ovvero, appartenendo all’ « onorando •ollegio dei cittadini nobili », fosse capace di detti affici, riservati dalle leggi ai soli nobili. 55. Perchè il marito possa portare, « maritali nomine », cioè durante costanza di matrimonio o vedovanza, i titoli nobiliari che sono in capo alla moglie, accorre si provveda di un Decreto Ministeriale di riconoscimento, anche in quei paesi dove tale assunzione si fa per usanza antica. 56. In Sicilia il titolo di Patrizio non fu mai usato come titolo specifico, e però non lo si riconosce. 57. In Sicilia l’appellazione di «spettabile» non costituì un titolo specifico di nobiltà. 58. In Sicilia si ha la presunzione legale dell’esistenza di un titolo nobiliare, quando esso fu inscritto nei ruoli per la ripartizione dei donativi e se ne eseguirono i relativi pagamenti. 59. In Sicilia i feudatari erano obbligati, in caso li nuova successione, e sotto pena di devoluzione del feudo al fisco, a prendere l’investitura, entro un anno i- un giorno dall’apertura della successione. Se l’investitura fosse stata presa « per sè e successori », gli eredi non erano tenuti a nuovamente investirsi, ma a prestare il giuramento di omaggio e fedeltà (cfr. Prammatica 30 dicembre 1445, e il eap. XII di Re Giovanni ; onfermati dalla sicula sanzione « de feudis » inserita al voi. IV delle « Siculo sanzioni », a pag. 92). 60. Quantunque in Sicilia i feudi di franco allodio non godessero le stesse prerogative e preminenze dei feudi giurisdizionali, pure, attualmente, i titoli annessi ai già feudi allodiali possono essere riconosciuti. 61. I decorati della Commenda dell’Ordine di S. Giuseppe di Toscana, non sudditi toscani ; e quelli sudditi toscani che non si fecero ascrivere ad una delle nobiltà civiche del Granducato ; non possono ora pretendere il riconoscimento della nobiltà. 62. In Sardegna, alle famiglie decorate del cavalierato e della nobiltà ed ai Vescovi, spetta il trattamento di « Don » ; che non si può pretendere nè dai sacerdoti, nè dai semplici cavalieri ereditari, nè dai titolati ed antichi feudatari, che non furono decorati del cavalierato e nobiltà. 63. A spiegazione degli articoli 27, 28 e 29 del Regolamento araldico, per le famiglie delle regioni lom-