190 PARTE QUARTA. Per le prime si era adottata la procedura prescritt; per l’autorizzazione a ricevere e portare decorazioni straniere, riconoscendo così nella Santa Sede — con assai discutibile precisione di criterii giuridici e scien tifici — il carattere di Potenza Estera. In dipendenza di che gl’insigniti di quelle decorazioni dovevano c debbon tuttora avanzare istanza al Ministro degli Affari Esteri del Regno, allegando i documenti giustificativi della concessione e del versamento della tassa prescritta dal § 15, Titolo III, della Tabella A annessa alla Legge tributaria sulle Concessioni governative (R. D. 30 dicembre 1923, n. 3279, qui riportato a pag. 21-23). Dopo di che il Ministro — previa relazione al Re, caso per caso -—■ provvede rilasciando all’ interessato, per cui si fosse deciso favorevolmente, una « attestazione ministeriale » della riportata autorizzazione Sovrana. Per le concessioni nobiliari pontificie, invece, il Governo Italiano non aveva mai voluto accordare una esplicita conferma. Soltanto iu qualche caso sporadico si era fatta una concessione ex novo del titolo già conferito dalla Santa Sede, indipendentemente da quella Papale, che veniva così implicitamente riconosciuta come destituita e vuota d’ogni giuridico effetto nel Regno. Un più maturo e spassionato esame dell’ardua e delicata questione ha condotto l’attuale Governo a risolverla con maggiore riguardo di deferenza per la posizione morale altissima del Capo supremo della Chiesa e, ancbe, con più felice rispondenza allo spirito della « legge delle guarentigie » che riconosce una « sovranità sui generis » al Sommo Pontefice. Si è ammesso, infatti, come principio di massima, che « i cittadini italiani insigniti di titoli nobiliari dal Sommo Pontefice posteriormente al 20 settembre 1870 possano chiedere di essere autorizzati ad usare legittimamente nel Regno i titoli stessi in virtù di Decreto Reale di riconoscinunto ». Questo criterio di massima deliberato dal Consiglio dei Ministri nelle sue sedute dell’ottobre 1924 non ha avuto sinora una vera e propria consacrazione legislativa, ma ne è stata data notizia soltanto da una Circolare 12 novembre 1924 della Presidenza del Consiglio, che riportiamo qui integralmente costituendo