LEGISLAZIONE DEGLI EX STATI ITALIANI. 93 ifficienti per ottenere l’inscrizione nell’elenco regio- 1 : .ile. 2. Si considera semplicemente virtuale il possesso j titoli nobiliari che deriva da Diplomi non muniti ■1 necessario « exequatur ». 3. La nobiltà sarda acquistavasi mediante espresso aeciale diploma. 4. Poteva usare del titolo di Nobile e Cavaliere ¡li era stato riconosciuto per tale in due Corti suc- . ‘ssive. 5. Il semplice possesso di un feudo non è titolo ufficiente per ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale col titolo di Barone. 6. La fondazione di una Commenda Mauriziana on arreca per sè stessa la nobiltà progressiva, ma la > istituisce alla terza generazione dopo il fondatore. 7. Il titolo di Nobile spetta alle femmine che appar-ngono alle famiglie nelle quali i maschi hanno diritto ìi Ilo stesso titolo. 8. I matrimoni con donne nobili non nobilitano marito, nè la famiglia di lui ; eccetto che sia diversamente provveduto con sovrana disposizione. 9. La concessione di stemmi gentilizi non prova la nobiltà di una famiglia. 10. L’armamento di; Cavaliere non è prova di Cavalierato e tanto meno di Nobiltà se non è susseguito a speciali diplomi. 11. I titoli nobiliari attribuiti ai possessori dei feudi-nelle Carte Reali, che approvano le convenzioni sti pulate per il riscatto dei medesimi, sono legittimi. 12. I titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, ìiroae, Visconte, provenienti dai cessati possessori iiei feudi per maschi e femmine, spettano ai maschi ■ rimogeniti, ma possono trasmettersi, in mancanza di laro, e dei loro diretti successori, ai fratelli, ed in man-anza di questi, alle sorelle. In parità però di grado 1 di linea, il maschio è sempre preferito alla femmina. 13. In Sardegna non esiste alcuna vera nobiltà civica o decurionale. 14. Fanno parte della nobiltà sarda quelle famiglie che hanno ottenuti speciali diplomi dai re di Aragona, di Spagna e di Sardegna.