116 PARTE SECONDA. Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggio, Mantova, Ferrara, Padova, Udine, Ancona, Macerata, Ravenna, Riinini, Cesena, Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, Forlì, porteranno, durante la loro vita, il titolo di Barone, cioè : i presidenti dei collegi elettorali, allorché avranno presieduto il collegio per tre sezioni, i primi presidenti, procuratori generali e podestà, allorché avranno dieci anni di esercizio, e che gli uni e gli altri avranno adempiute le loro funzioni con nostra soddisfazione. Art. X. — Potranno pure i membri de’ collegi elettorali prendere il titolo di Barone, sopra la domanda che ci sarà stata fatta, e trasmetterlo a quello de’ loro figli in favore del quale avranno istituito un maggiorasi di lire 15.000 di annuo reddito o in fondi stabili o in rendite sul Monte Napoleone rese inalienabili. Art. XI. — Le disposizioni degli articoli VI e Vii saranno applicabili a quelli che porteranno loro vita durante il titolo di Barone ; nondimeno non saranno tenuti giustificare che una rendita di lire 15.000, il di cui terzo sarà destinato alla dotazione del titolo e insieme con questo passerà sopra tutte le persone ove lo stesso titolo si fisserà. Art. XII. —- I dignitari, i commendatori ed i cavalieri dell’ordine della Corona di ferro potranno trasmettere il titolo di Cavaliere alla loro discender) sa diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, presentandosi davanti al guardasigilli a fine di ottenere le nostre lettere patenti, e giustificando una rendita netta di 3000 lire. Art. XIII. — Noi ci riserviamo d’accordare i titoli che giudicheremo convenienti ai generali, prefetti, ufficiali civili e militari, e ad altri dei nostri sudditi i quali si saranno distinti per servigi resi allo Stato. Art. XIV. — Quelli, fra i nostri sudditi, ai quali noi avremo conferito dei titoli, non potranno portare altri stemmi, nè avere altre livree se non quelle che saranno enunciate nelle lettere-patenti d’istituzione. Art. XV. — Proibiamo a tutti i nostri sudditi di irrogarsi titoli e qualificazioni che noi non avessimo loro conferito, ed agli ufficiali dello stato civile, notali ed altri, di darli loro, rinnovando in caso di bisogno, contro i contravventori, le leggi attualmente in vigore.