288 APPENDICE TERZA. denza agli effetti degli articoli 1 e 5 del citato R. D. 20 marzo 1924, n. 442. 1 Comuni, infine, ai sensi del medesimo Decreto, non devono consentire che in lapidi sepolcrali e in prospetti di edificii o in qualunque luogo esposto al pubblico, sieno elevati e apposti stemmi ed emblemi araldici, senza che al Comune stesso siano prodotti i certificati della Consulta Araldica a prova del legittimo possesso di essi. Si confida nell’azione diligente ed energica delle SS. LL. affinchè, con la cooperazione dei signori Podestà dei Comuni, sia impedito ogni ulteriore abuso dello stemma dello Stato, in ossequio ai RR. DD. su citati, e specialmente in applicazione al R. D. 20 marzo 1924, inteso ad impedire un abuso che, mentre offende una regia prerogativa, torna a danno non soltanto al decoro, ma anche allo stesso Erario dello Stato poiché dagli Enti su nominati, con la mancata esecuzione delle prescrizioni di legge in materia, si sfugge alle tasse disposte per i provvedimenti araldici e nobiliari coi RR. DD. 31 marzo 1921, n. 517 e 30 dicembre 1923, n. 3279. Gradirò un cenno di assicurazione e di ricevuta alla presente. Il S. Segretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Su ARDO. Regio Decreto 28 novembre 1929, n. 2029 ; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1929, n. 280. Nonne relative al trattamento del Sovrano Militare Ordine di Malta nell’ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni. VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ ITALIA Veduto l’art. 11 del R. D. 16 dicembre 1927, n. 2210, concernente l’ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, e successive modificazioni ;