LEGISLAZIONE DEGLI EX STATI ITALIANI. 169 Art. 7. I riconoscimenti fatti nei modi di legge dai lessati o da! presente governo si ritengono, salvo il r iritto dei terzi interessati, titoli validi per la iscrizione nell’elenco regionale. Tali riconoscimenti non sono mai innovativi dell’ordine di successione stabilito dalla legge o dal titolo di originaria concessione a norma i ' egli articoli precedenti. Art. 8. Pel titolo di Barone, pel quale esiste speciale concessione o espresso e legale riconoscimento, si applicano le norme scritte nei precedenti articoli per gli altri titoli. Art. 9. La sola qualità di possessore di un feudo non è titolo sufficiente per ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale col titolo di Barone. Ma se tale qualità si riferisce ad un feudo nobile « in capite », e con effettiva giurisdizione ed intestazione nei cedolari, e se il possesso di uno o più feudi, preso cumulativamente, La avuto una durata non minore di anni 200, tutti i componenti della famiglia hanno diritto al titolo di Nobile accompagnato al predicato del feudo ultimo posseduto. Il primogenito poi può aspirare alla concessione del titolo di Barone sopra i suddetti predicati, mediante l’emanazione di Regie Lettere Patenti, riducendone la trasmessibilità ai maschi primogeniti. Art. 10. Compete pure la iscrizione nell’elenco regionale col titolo di Nobile agli investiti della nobiltà generosa, ai termini del dispaccio 25 gennaio 1756 e della legge 25 aprile 1800 ; e quindi ai componenti (lolle famiglie ascritte per giustizia in Priorato all’Or-dine Gerosolimitano, e per giustizia all’Ordine Costantiniano, e delle famiglie che ebbero un esplicito riconoscimento di nobiltà generosa. Art. 11. L’ascrizione nel Libro d’oro, per la città (li Napoli, ed al Registro delle Piazze Chiuse per le città di Tropea, Sorrento, Salerno, Trani e Bari, del pari che l’effettivo legittimo possesso nel 25 aprile 1800 della nobiltà delle altre città regie, nelle quali eravi vera separazione fra i nobili e le altre classi sociali, dà diritto al titolo di Patrizio delle città medesime, trasmessibile ai discendenti maschi da maschi, ed alla corrispondente iscrizione nell’elenco regionale. La materia poi delle successioni nobiliari nel regno (ielle due Sicilie è stata completamente riformata e