140 PARTE SECONDA. e li già ammessi, o loro famiglia, come sopra, se vogliono restarvi, la somma almeno di lire venticinque l’anno di decima, estimo, ecc., o altro peso reale sopra li propr i beni posti nel Comune delle medesime. XXXVI. — E perchè non piace a Noi ingrossare il nostro erario coll’aggravare d’imposizioni le poveri famiglie che non posseggono beni, o che ne posseggono piccola quantità ; pertanto ordiniamo alli ministri delle decime della città di Firenze, in primo luogo di cancellare, subito dopo la pubblicazione della presente legge, da’ libri di esse, ed in conseguenza, dal ruolo de’ citta dini, tutte quelle povere persone o famiglie ohe pagano sulla testa ; alle quali condoniamo tutto il loro debito arretrato, non volendo Noi che perciò ne possano essere mai molestati in alcun tempo da qualsiasi rettore 0 tribunale del nostro Granducato ; in secondo luogo, di scancellare parimenti, da’ medesimi libri, quelle persone e famiglie che non hanno tanti effetti da coni pire la suddetta somma di fiorini sei l’anno di decima, scemando loro le gravezze con passarne le poste de’ loro beni, secondo il solito, negli altri libri, in cui, con minor somma di decima, sono impostati gli altri effetti pos seduti da’ non cittadini ; e finalmente di mandar la nota di tutte, le persone e famiglie scancellate nell’Ar chivio di Palazzo, perchè siano levate dal libro detto il Cittadinario ivi esistente, ed al segretario delle tratte, od al notaio dello Specchio, perchè nella tratta, venendo fuori le loro polizze, sieno soppresse, conforme vo gliamo che si seguiti a fare fino al nuovo squittinio, in cui più non devono essere imborsate. XXXVII. •— Altrettanto comandiamo che si eseguisca dalli cancellieri delle altre città soprannominate, immediatamente dopo la pubblicazione della presente legge, sì nello scancellare da’ registri de’ cittadini quelle famiglie e persone che pagano al Comune di esse meno di lire venticinque l’anno di pesi reali sopra 1 propri beni, sì nel tenerne la nota pubblicamente nel luogo ove si fanno le tratte degli uffizi, per sopprimere le loro polizze e non le far più imborsare nel prossimo squittinio o riforma. XXXVIII. — Li cittadini poi che rimarranno descritti ed impostati nei libri pubblici delle decime ed altri libri delle comunità, o che vi si descriveranno, per l’avvenire, seguiteranno ad avere le magistrature