LEGISLAZIONE NOBILIARE VIGENTE. 77 Art. 50. Nelle concessioni i cimieri non si collocheranno fra un volo, fra trombe, proboscidi, od altre insegne di torneo. Art. 51. Non si fanno concessioni di cimieri multipli ; questi possono solamente essere oggetto di riconoscimento. Manti. Art. 52. Il padiglione ed il manto per gli stemmi della Famiglia Reale e dello Stato sono regolati dai relativi Regi Decreti 1° gennaio e 27 novembre 1890. Art. 53. Il manto come distintivo ereditario è annesso ai titoli di Principe e di Duca. Art. 54. AlTinfuori di questi titolati, non si fanno concessioni speciali di manti e neppure di mantellette d’arme divisati colle figure o pezze dello scudo. Art. 55. Il manto per i Principi ed i Duchi è di velluto porpora soppannato di ermellino senza galloni, ricamo, bordature e frange. Manto movente dall’elmo. Manto movente dalla Corona. Si colloca movente o dall’ elmo o dalla corona, accollato allo scudo, annodato ai lati in alto con cordoni d’oro.