PAKTE PRIMA. Art. 26. È riconoscimento l’atto governativo col quale è dichiarato legale un titolo, predicato o stemma. Art. 27. Il riconoscimento si eseguisce con atto sovrano : а) quando si deve sanare qualche parte difettosa nella dimostrazione del legittimo possesso ; б) quando il possesso si fonda sull’uso pubblico e pacifico di un titolo o predicato non feudale, per quattro generazioni anteriori a quella del chiedente. Art. 28. Se l’uso di un titolo, o predicato non feudale risale ad oltre quattro generazioni, anteriori a quella del chiedente, il riconoscimento può esser fatto per atto governativo. Art. 29. L’uso di un titolo o predicato non feudale, posseduto senza che se ne possa giustificare la concessione originaria, deve essere provato con non meno di tre documenti per ogni consecutiva generazione, fra i quali uno almeno deve essere governativo. Le dichiarazioni municipali, gli atti di nascita, matrimonio e morte, e quelli che, in qualche modo, provengono dalla volontà od influenza degli interessati, da soli non formano prova sufficiente. In tutti i casi la prova del possesso non può valere se risulta che l’uso sia proceduto da una usurpazione o da una errata interpretazione della concessione ed il possesso è prescritto se intervennero deliberazioni di collegi o magistrati od autorità competenti che già lo dichiarano infondato. Art. 30. Gli atti sovrani riguardanti materie nobiliari ed araldiche hanno luogo mediante Decreti Reali, proposti al Re dal Ministro dell’interno, sottoscritti dal Re, registrati dalla Corte dei Conti, trascritti in apposito registro nel R. Archivio di Stato di Roma e conservati, in originale, nell’Archivio della Consulta Araldica. Per i Decreti Reali di concessione e conferma sarà presentito il parere del Consiglio dei Ministri. Art. 31. Alla persona, a cui favore emana uno di questi atti sovrani, sarà spedito un Diploma in forma di Regie Lettere Patenti, colla motivazione della grazia, sottoscritte dal Re, contrassegnate dal Ministro dell’interno, e trascritte, a cura del Cancelliere, in uno speciale Registro presso la Consulta Araldica.