22 SILVIO MITIS Il compito più arduo che il patrio consiglio avea da assolvere era la sicurezza pubblica, tanto negletta dagli ungheresi: esso faceva quello che poteva, ma tristi erano i tempi e gli uomini, e scarsi i mezzi, benché già la ducale di Tomaso Mocenigo (9 maggio 1422) avesse imposto tanto ai nobili che ai popolani di pagare le spese di chi andava al servizio del comune o del governo. Però i risultati della buona volontà furono troppo spesso del tutto negativi. Furti, rapine, danni e delitti d’ ogni specie, e per mare e per terra, si ripetono anche durante la seconda dominazione veneta, malgrado il rigore delle leggi e dei nuovi provvedimenti. Il codice penale della contea, quale si legge nel nostro statuto, è uno dei più severi ch’io mi conosca, perchè non di rado le punizioni sono proprio crudeli. I furfanti, i malandrini, i grassatori, i sanguinari non vi trovano quartiere. E tuttavia i reati si ripetono e si aggravano, anche dopo la promulgazione di norme penali non contemplate nello statuto. Così fin dal 31 maggio 1474 „ affinchè da simil zatoni el luogo romagna purgado “, il comune di Cherso avea deciso di assegnare al conte un premio di 200 lire ogni volta che fosse riuscito a catturare un ladro condannato a morte dai precedenti rettori. Così pure i sindaci e provveditori Gian Giacomo Zane e Giovanni Michiel, nell’aprile del 1588, consentono che il conte nostro Giovanni Marcello possa assegnare le seguenti punizioni : invio a confino, anche in una parte della città o territorio ; servizio come cavalleggero senza paga, o come uomo di spada in galea, pure senza paga ; servizio in galia di libertà come rematore senza paga o a mezza paga : servizio nella galea dei condannati come rematore e con i ferri ai piedi. Ma la sicurezza pubblica non migliorò, anzi, sia i nemici interni che quelli esterni, crebbero in proporzione del-l’inasprimento delle pene. Già nel 1483 le perdite d’animali lanuti carpiti o ammazzati da malfattori d’ogni genere, spadro-neggianti nella contea, erano salite a circa 2800 capi, e nel 1487 i furti aumentarono ancora, talché si dovette proibire ai tavernieri, in pena di cinquanta lire d’ ammenda, „ de tuor, senza licentia del Rezimento, per pagamento de vini, ne pelle, ne carne, ne lana, ne seuo Si decretò pure „ a ogni anno nouo far pubblicamente stridar, per el Comandador, sulle Piazze, tuffi quelli che fosseno condannati per ladri, acciò che quelli a ogni uno sien noti, e