56 SILVIO M1TIS pubblicato in tutti i comuni della sua giurisdizione „ li rispetti dovuti alla religione ed a gli ordini religiosi Da noi anche oggi si mostrano a dito e sono oggetto di disprezzo gli ignavi, gli scialaquatori, i viziosi, i birbanti e gli atei. Per la protezione e dominazione veneziana sull' isola di circa sette secoli, le sopra dette virtù passarono anche agli allogeni, nei quali si trasfusero, per il lunghissimo contatto con i latini, non solo voci e tradizioni prevenete e venete, ma pure ricordi, e usi italici, romani e persino preistorici, (bailadora, altana, telaio per le rasse, macina a mano, gran macina per olive, pila e giara per olio, barbacani, gromaza, licof, barso, teciza, lónzici ecc.; si pensi che la macina a mano di pietra calcarea, della quale ancor oggi comunemente si servono nelle loro case gli agricoltori, era nota ai castricoli fin dal secondo millennio avanti Cristo). Le fonti edite ed inedite della nostra storia ci danno prove esuberanti d’ un’ altra particolarità del carattere degli isolani nei trascorsi secoli; la loro grande, ininterrolta, eccessiva litigiosità. Posso dire che delle migliaia di documenti da me esaminati, circa la metà non trattavano che di beghe, discordie, conlese, baruffe, processi, pretensioni, contestazioni, lotte d’ ogni genere, e spesso per futili motivi e di durata interminabile. Allo spirito indocile degli isolani che dava troppo lavoro ai magistrati, lo statuto avea procurato di porre un argine, disponendo che le controversie insorte fra congiunti si doveano rimettere al lodo di comuni amici : legge che ben presto bisognò revocare, perche fonte di beghe maggiori, » avendo la parte tortizada tegnudo odio mortalissimo all’ altra “. La litigiosità spiega pure la presenza di tanti notai e avvocati, le cui rendite, al pari di quelle della cancelleria pretoria, non erano poche. La concorrenza avrà frenato l’avidità dei notari, una provvida tariffa imposta per tempo da Venezia (1467, 1488), quella dei cancellieri, cavalieri, avvocati ecc. Minutissima specialmente la tariffa dei primi due, sia a cagione dei vari scopi a cui quei proventi erano destinati, sia perchè i soli due anni d’impiego avranno reso alle volte troppo ... zelanti i riscuotitori forestieri *. 1 La legge sancita dal senato ai 21 marzo 1446 e riconfermata a Cherso ai 23 dicembre 1595 dai sindaci e provveditori Cristoforo Valier e Francesco