186 PAKTE SECONDA. potrà constare da unico certificato per ciascun compartecipe ; 3° certificato di stazzatura ; 4» dichiarazione del proprietario da cui risulti il nome che s’intende d’imporre al bastimento, qualora il medesimo non sia indicato nel titolo di proprietà, o, essendovi indicato, si volesse mutare. Tale dichiarazione potrà pure constar« dalla domanda di cui sopra ; 5° quitanza di pagamento del relativo diritto. Quando l’atto di nazionalità sia chiesto per un piroscafo, si aggiunge ai suddetti documenti un certificato comprovante la forza in cavalli delle macelline rilasciato da un ingegnere navale o da un macchinista, e con la seguente for-. A D- cn . . , mola ■ . —, dove si ha : u,59 A, il numero dei cilindri delle macchine ; D, diametro de’ cilindri in metri ; c, corsa degli stantuffi in metri ; n, numero dei giri dell’asse delle macchine per minuto primo. Tutti i su descritti documenti saranno restituiti dal Ministero alle rispettive capitanerie, di porto per essere custoditi nei loro archivi.1 303. Non si potranno imporre ai bastimenti : a) Un nome già posseduto da altro bastimento dello stesso tipo ed appartenente ili medesimo compartimento ; b) un nome giudicato sconveniente dall’autorità marittima. 304. Ai bastimenti nazionali mercantili 11011 potranno essere imposte le denominazioni delle LL. MM. il Re e la Regina e dei Principi della Real Famiglia, dove non siasi ottenuto il relativo brevetto di autorizzazione dal Ministero della Casa di S. M., il quale consulterà previamente il Ministro della marina. 305. Ai documenti accennati nell’ art. 302 dovrà pure unirsi : se la proprietà del bastimento appartiene a società in nome collettivo od in accomandita con seda nello Stato, un certificato rilasciato dalla competente Camera di commercio, dal quale risulti la legale costituzione di essa società ; se la proprietà del bastimento appartiene a società in nome collettivo od in accomandita con sede all’estero, un certificato ri- 1 Modificato dal R. D. 9 maggio 189S, n. 352.