386 PARTE TERZA. La libera scelta si effettua preferibilmente fra i sottufficiali. 3. Le nomine ad Incaricato e Delegato di porto sono sempre di carattere temporaneo e revocabili. 4. Gli aspiranti debbono essere di sana costituzione fisica, di buona condotta, di età non superiore ai 60 anni e di abilità professionale riconosciuta. 5. Per coprire i posti vacanti dei quali l’Amministra-zione marittima non creda affidare la reggenza ad agenti doganali o ad altri impiegati governativi viene bandito un concorso con apposita notificazione. 6. I titoli presentati dagli aspiranti ai posti di Incaricato o di Delegato di porto sono esaminati da una Commissione composta di : Un direttore Capo Divisione nel personale del Ministero, presidente; Un Capo Sezione nel personale del Ministero, membro; Un Ufficiale di porto, membro e segretario. 7. Dopo l’esame degli anzidetti titoli la Commissione procederà alla compilazione della graduatoria di merito degli aspiranti al posto vacante. La graduatoria dev’essere approvata dal Ministro della marina, il quale potrà apportare in essa tutte le variazioni che credesse opportuno nell’interesse del servizio, senza però che possa variare l’ordine di precedenza delle categorie di cui all’art. 1. 8. La retribuzione, che in base ad apposita tabella annessa al presente decreto, viene concessa agli Incaricati e Delegati di porto, non conferisce alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato, per gli effetti della pensione, aspettativa, congedi, ecc. Quando le funzioni di Incaricato o di Delegato di porto sono affidate ad impiegati dello Stato in attività di servizio, non è per essi applicabile la predetta tabella, riservandosi l’Amministrazione marittima di stabilire per i medesimi, volta per volta, il relativo assegno, il quale non potrà in ogni caso superare il massimo stabilito per ciascuna categoria della tabella accennata nel precedente comma. 9. Gli Incaricati o Delegati di porto non provenienti dag;li Ufficiali della R. Marina, dal Corpo delle capitanerie di porto, e non appartenenti alla R. Guardia di finanza sono assimilati al grado di sottotenente. 10. Nulla è innovato circa quanto è attualmente sta-