338 PARTE SECONDA. fesa nei modi determinati per gl’ imputati. Per la gente di mare e per passeggieri a bordo di un bastimento in servizio è considerato come dimora abituale lo stesso bastimento. La citazione per l’equipaggio e pei passeggieri sarà consegnata al secondo od altro uffiziale di bordo se non può essere eseguita in persona; ed in mancanza del secondo o di altro uffiziale di bordo, al guardiano della nave. 1038. Se l’imputato di contravvenzione od infrazione marittima è assente o legittimamente impedito di presenterei o di produrre i suoi mezzi di difesa, il capitano o l’uffiziale di porto davanti cui pende il giudizio, potrà, sulla domanda di lui o de’ suoi parenti od amici, accordargli una dilazione. Nelle cause anzidetto l’imputato può comparire in persona o farsi rappresentare da persona munita di procura speciale, senza che gli sia necessaria l’assistenza di un difensore: l’intervento all’ udienza del pubblico ministero è escluso. Sarà però sempre necessaria al capitano o all’ uffiziale di porto 1’ assistenza di I un cancelliere, il quale re- j diga il verbale del dibattimento. La destinazione del- i la persona incaricata di compiere le funzioni di cancelliere, e quella della persona incaricata di eseguire le notificazioni degli atti, sarà fattauei modi prescritti dal-l’art. 1034 del presente regolamento. Nel caso di volontaria scelta di un difensore davanti ai capitani ed agli uf-fiziali di porto basterà elio | la persona scelta sia maggiorenne, si trovi sul luogo al momento del giudizio e sia ammessa all’esercizio dei pubblici uffizi. 1030. Le contravvenzioni o le infrazioni marittime si proveranno coi mezzi indicati nell’art. 1005 del presente regolamento. I verbali e i rapporti stesi dagli uffiziali di polizia giudiziaria faranno fede dei fatti materiali relativi ai reati sino a prova contraria. Hanno lo stesso valore i verbali e i rapporti dei funzionari indicati nell’art. 13 del Codice per la marina mercantile. 1 verbali firmati da uno solo degli agenti degli uffizi di porto, nei casi indicati nel titolo III del Codice per la marina mercantile, hanno lo stesso valore, che l’articolo 340 del Codice di procedura penale attribuisce ai verbali degli uffiziali di polizia giudiziaria indicati uel-l’art. 58 del Codice stesso. 1040. I testimoni ed i periti devono avere la capa-