MOD. E AGGIUNTE: AET. 523-528 E. 433 tore, imbarcarsi materie esplosive (categ. XI e seguenti) salve sempre le disposizioni dei quaderni d’oneri annessi alle convenzioni pei servizi sovvenzionati e limitata-mente alla capacità della stiva avente tutti i requisiti di sicurezza prescritti, o se in coperta colle limitazioni contemplate negli articoli che seguono. Sarà permesso però l’imbarco delle merci della categoria XI, anche in casi normali, purché vengano rispettate tutte le altre condizioni di sicurezza imposte dal presente regolamento. Su di ogni nave si potranno imbarcare però, senza restrizioni, la polvere da sparo, i fuochi artificiali, il petrolio o altre merci contemplate nella classificazione per la quantità che può occorrere per la dotazione di bordo. 13. Norme generali per l’imballaggio e lo stivaggio.— In generale tutte le merci pericolose contemplate nel presente regolamento dovranno essere bene imballate, in modo da rimanere perfettamente immobilizzate, e non dar segno di movimento interno. Ogni collo, oltre le indicazioni stabilite dai seguenti articoli, dovrà avere esternamente quelle della qualità del contenuto e della categoria cui esso appartiene. Gli imballaggi saranno crociati con filo di ottone piombato per gli esplosivi e fulminanti (categorie XI e seguenti), eccezione fatta per la categoria XII, in caso di cariche pronte. I recipienti vuoti, imbibiti o imbrattati di materie pericolose e nocive, dovranno essere ben tappati. I recipienti e bardi di ferro, che abbiano servito a contenere liquidi infiammabili, dovranno essere diligentemente lavati ed ermeticamente chiusi come se fossero pieni. Le merci pericolose (vedi art. 2 del presente regolamento, parte prima), quando ne sia il caso, dovranno essere disposte in stive, bene accessibili, asciutte, non attraversate da tubi di vapore non isolati, nè a contatto di caldaie e cucine, con temperatura non superiore a 50° C. a macchina accesa e boccaporti chiusi. Ciascuna categoria di merci pericolose dovrà essere stivata in locale separato, eccezion fatta pei fiammiferi e per la seta nera in matasse, i cui imballaggi dovranno essere confezionati secondo le prescrizioni di questo regolamento : se ciò non fosse possibile potrà ammettersi che la separazione venga ottenuta con paratie provvisorie costruite a regola d’arte. Cod. Manti. 28