REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 215 aventi le condizioni prescritte dall’art. 40 di detto Codice, ed i bastimenti già muniti dell’atto di nazionalità che comprovassero la perdita o la distruzione dell’atto di nazionalità, o del ruolo di equipaggio, o di ambedue questi documenti. 439. L’abilitazione di cui all’articolo precedente, dove si tratti di bastimenti non ancora nazionalizzati, ovvero di bastimenti nazionali rimasti privi, a causa di smarrimento o distruzione, dell’atto di nazionalità e del ruolo d’equipaggio, si concede mediante un passavanti provvisorio, che terrà luogo dell’atto di nazionalità e del ruolo di equipaggio, e che, oltre 1’ autorizzazione di inalberare la bandiera italiana, dovrà contenere le seguenti indicazioni : 1° tipo, denominazione, portata del bastimento, suoi proprietari e luogo d’inscrizione, se già munito di atto di nazionalità ; 2° cognome, nome, patria, età e possibilmente il numero di matricola di ciascuno degli individui arruolati, nonché il montare del salario o piirte di utili rispettivamente loro assegnata ; 3° destinazione del bastimento. Trattandosi invece della dispersione o distruzione del solo atto di nazionalità, o del solo ruolo di equipaggio, ì regi uffiziali consolari rilasceranno, nel primo caso, un passavanti provvisorio, e nel secondo caso, un ruolo d’ equipaggio provvisorio colle rispettive indicazioni menzionato ai nn. 1°, 2° e 3° del presente articolo. 440. Le regole stabilite nel precedente articolo saranno applicate ai bastimenti specificati nell’articolo 438 i quali siano diretti ad uno dei porti dello Stato. Tuttavia potranno i regi uffiziali consolari applicarle in via eccezionale ai suddetti bastimenti ancorché diretti all’estero, quando per la soverchia lontananza dallo Stato, o per essere pronti alla partenza, non possono senza grave danno attendere le regolari carte di bordo. In questo caso i regi uffi -ziali consolari indicheranno al Ministero della marina il porto al quale i bastimenti sono diretti, a fine di spedir loro, a spese dei proprietari od armatori, le suddette carte. 441. I bastimenti, ai quali sia stato rilasciato un passavanti provvisorio, saranno pure provveduti del giornale nautico. A questo riguardo, i regi uffiziali consolari si imi-