232 PARTE SECONDA. ri 1, 2 e 3 dell’articolo precedente, richiederanno il visto sulle carte di bordo o il nulla osta alla partenza dell’agente consolare rispettivo, come è stabilito all’art. 496 del presente regolamento. 499. I regi uffiziali consolari all’estero, prima di apporre il visto sul ruolo d’equipaggio dei bastimenti nazionali in partenza si accerteranno : 1° dello adempimento della prescrizione accennata al n. 4 del precedente articolo ; 2° del pagamento delle tasse e diritti consolari. Capo XVI. Delle visite ai bastimenti. Sezione I. Visite nello Stato. 500-518. (Abrogati dal F, D. 9 maggio 1895, n. 352, riportato nella Parte Terza del volume). Sezione IV. Visite ai bastimenti per parte delle istituzioni di registro marittimo. 519. Le visite e perizie ai bastimenti fatte dalle istituzioni nazionali di registro marittimo non saranno considerate equivalenti alle visite e perizie uffiziali, in conformità al disposto dell’art. 78 del Codice per la marina mercan- tile, se le istituzioni medesime non si obblighino regolarmente ad eseguire tutte le prescrizioni del presente regolamento in ordine alle visite e perizie dei bastimenti. 520. La concessione ad un’istituzione di registro marittimo nazionale, per cui la visite e perizie da lei fatte sono considerate equivalenti alle visite e perizie uffiziali, è sempre revocabile per disposizione del Ministero della marina. 521. L’amministrazione marittima avrà in ogni tempo e caso facoltà di sindacare le visite e perizie fatte dai periti delle istituzioni di registro marittimo e di non accettarne i risultati. Non è però ammesso l’appello per parte degli armatori e capitani dal giudizio dei periti delle Istituzioni su dette a quello degli ispettori o dei periti governativi salvo casi di eccezione lasciati allo apprezzamento dei capitani di porto o dei regi consoli competenti. 522. Con particolare disposizione del Ministero della marina saranno designate le istituzioni di registro marittimo nazionale, le cui visite e perizie dovranno considerarsi equivalenti alle visite e perizie uffiziali determinando la forma e gli effetti dei certificati