REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 133 durata sono dati dal Ministero della marina. 61. Le punizioni applicabili alla bassa forza sono : 1° l'ammonizione ; 2° l'arresto da uno a dieci giorni, da scontarsi o nella caserma della bassa forza stessa, o nelle sale di disciplina dei reali carabinieri, oppure in quelle del presidio militare, escluse sempre le carceri giudiziarie ; 3° la sospensione dal grado o classe, con perdita, di tutta o parte della paga ; 4° la retrocessione dal grado ; 5° la dispensa dal servizio ; 6° la destituzione. 62- Le punizioni di cui ai numeri 1° e 2° dell’articolo precedente sono applicate dai capi di compartimento. Le altre pene vengono inflitte dal Ministero della marina sulla motivata proposta dei capi di comparti-mento. 63. Alla, fine di ogni anno i capi di compartimento riferiscono al Ministero della marina sul merito e sulla condotta degli individui di bassa forza ad essi subordinata. 64. È proibito alla bassa forza di chiedere e di accettare da chicchessia mance, o ricompense per qualsivoglia titolo. I contravventori saranno puniti con pene disciplinari ; se recidivi, saranno dispensati dal servizio. Pure è proibito alla bassa forza di accettare dai consoli esteri alcuna retribuzione per opera o concorso prestato per l'arresto o custodia di marinai esteri. 65. La bassa forza ha diritto di partecipare, nella proporzione di cui nella legge 26 gennaio 1865, n. 2134, ai ire quarti delle pene pecuniarie provenienti da contravvenzioni marittime da essa accertate a forma del-l'art. 263 del Codice della marina mercantile. 66. Competono alla bassa forza per l’a/rresto dei disertori e renitenti alla leva gli stessi premi che ai regi carabinieri. Nei casi previsti dal presente regolamento, quando gli uffizi di porto dispongono che sia messo a bordo di bastimenti nazionali o esteri, o di galleggianti addetti al servizio del porto, un guardiano per custodia, o vigilanza, lo stesso avrà diritto ad una straordinaria mercede: di lire cinque al giorno durante la sua permanenza a bordo. Se la custodia o la vigilanza abbia luogo nelle ore del giorno, cioè dal sorgere al tramontare del sole, la mercede sarà di lire due ; se nelle ore della notte di lire tre.