166 PAETE SECONDA. constare da particolare atto del Ministero della marina da concedersi dopo il pagamento della tassa stabilita, uguale a quella imposta ai cittadini italiani. 223. I maestri d’ascia non potranno usare della facoltà ad essi data dal-l’art. 34 del Codice della marina mercantile, di costruire barche fino alla portata di 50 tonnellate, dove non provino : a) di avere raggiunto la maggiore età ; b) di aver lavorato per trentasei mesi almeno come allievi maestri d’ascia, o maestri d’ascia ; e) di possedere una dichiarazione fatta da un ingegnere o costruttore navate, la qnale attesti della idoneità loro a costruire barche. Tale dichiarazione, in quei compartimenti dove non siano nè ingegneri nè costruttori navali, potrà essere fatta da maestri d’ascia costruttori di barche. Quando consti di tutte le condizioni sopra indicate, l’uffiziale di porto competente dichiara nel foglio di ricognizione, di cui è munito il maestro d’ascia, che il medesimo è abilitato a costruire barche fino alla portata di 50 tonnellate, e fa una corrispondente annotazione nel registro in cui l’individuo è inscritto. Disposizioni transitorie. 224. I costruttori navali di 1a classe, patentati prima della promulgazione della legge 24 maggio 1877, n. 3919, per cui furono modificati alcuni articoli del Codice della marina mercantile, e che provino di aver, prima di quella data, costruiti bastimenti superiori alle 150 tonnellate, restano autorizzati a costruire bastimenti di ferro. 225. I maestri d’ascia, i quali prima della promulgazione della legge citata nel precedente articolo, provino di aver costruito barche di portata inferiore a 50 tonnellate otterranno, senz’altro, la dichiarazione di abilitazione di cui nel-l’art. 223 del presente regolamento, se però consti che abbiano raggiunto la maggiore età : in caso diverso, conserveranno la facoltà di costruire barche che prima ad essi spettava, msino a che non si trovino in condizione di ottenere la dichiarazione su mentovata. Sezione II. Obblighi dei costruttori che imprendono la costruzione di un bastimento. 228. Le dichiarazioni prescritte dall’art. 31 del Codice per la marina mercantile devono constare da