CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 99 Capo Vili. Delle infrazioni delle leggi e dei regolamenti sulla pesca. 410. La pesca nei mari dello Stato, esercitata con navi o battelli non muniti di licenza e delle altre carte necessarie di bordo, sarà punita con multa estendibile a lire cento, la quale potrà, secondo le circostanze, essere ridotta a semplice ammenda.1 Ove le navi o battelli fossero di bandiera estera, alla multa sarà aggiunta la confisca delle reti e degli altri attrezzi pescherecci. 411.Lo stabilimento,senza le richieste autorizzazioni, di tonnare o muggi-nare, o d’altri ordegni, i quali importino una permanente occupazione del mare territoriale, sarà punibile con midta estendibile a lire cinquecento. 412. I pescatori, che oltrepassassero i limiti entro i quali è loro permessa la pesca, saranno puniti con pene di polizia.2 413. Chiunque dirigesse un battello da pesca in contravvenzione agli articoli 147, 148 e 149, incorrerà nel primo caso in una am- menda fino a lire dieci, nel secondo in una multa estendibile a lire duecento, e nel terzo nelle pene rispettivamente stabilite dall’art.354. 414.1 proprietari dei battelli da pesca saranno responsabili delle pene pecuniarie incorse dalle persone dell’equipaggio pei reati so-pTa menzionati. Capo IX. Delle contravvenzioni marittime. 415. Incorrerà nella pena dell’ammenda chiunque, essendo divenuto proprietario, o partecipe alla proprietà di una nave, non si facesse riconoscere dall’autorità marittima come all’art. 48. Incorrerà nella multa da lire trecento a cinquecento chi avesse venduto la sua nave a stranieri senza il permesso di dismissione della bandiera, prescritto dal già citato art. 48. 416. Sarà punita con ammenda, non minore d.i lire venticinque, ogni contravvenzione al disposto degli articoli 116, 117, 118 e 119. Incorreranno nella stessa pena i capitani o padroni che ricusassero di presen- 1 Ammenda non superiore a lire 50. 2 Arresto fino a cinque giorni ; ammenda fino a lire 50.