56 PARTE PRIMA. 183. È vietato ai capitani ed ai padroni, di qualunque bandiera, ed ai proprietari dei galleggianti, di dare asilo o nascondere a bordo delinquenti, nazionali od esteri, e disertori dell’armata di terra e di mare. 184. È parimenti vietato di dare alloggio sulle navi ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade, nei fossi 0 canali dello Stato, tanto in armamento che in disarmo, a persone estranee all’equipaggio anche eoi titolo di guardiani, senza il permesso dell’autorità marittima. La medesima potrà obbligare i capitani e padroni a licenziare i guardiani, i quali fossero stati condannati per i reati indicati negli articoli 28 b e 62 b, o ammoniti come oziosi o vagabondi, o come persone sospette ai termini della legge di pubblica sicurezza, o che per la cattiva loro condotta fossero noti all’ autorità di pubblica sicurezza.1 •185. Le ronde che si fanno dagli agenti degli uffici di porto avranno facoltà di visitare, sì di giorno che di notte, qualunque nave od altro galleggiante, le tettoie, 1 baracconi ed altri luoghi chiusi situati nel porto sulla spiaggia. Nessuno potrà rifiutarsi, quando ne sia richiesto, di dare alle medesime il proprio nome, cognome ed altre indicazioni qualunque. Esse avranno facoltà di procedere ad arresti delle persone colte in flagrante. Le ribellioni, gli oltraggi, le violenze o vie di fatto agli agenti degli uffici di porto nell’esercizio delle loro funzioni, o a causa di esse, si avranno come fatti agli agenti della forza pubblica.2 186. Gli individui appartenenti alla gente di mare, nazionali od esteri, come qualunque altro che eserciti un negozio od un’arte nel porto, dovranno alla chiamata dell’autorità marittima presentarsi all'ufficio della medesima.3 Capo IV. Dei battelli ed altri galleggianti pel servizio dei porti. 187. Tutte le barche e barchette destinate al trasporto delle persone e delle merci, i pontoni, i battelli addetti alla pesca, i navicelli da diporto, ed ogni al- 1 Confr. R., 1061. 2 Confr. R„ 997, 998. 3 Confr. C., 409, 417, 423, 425 ; C. P., 434.