REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 207 Trascritto all’uffizio consolare di S. M. il Re d’Italia in...... ........ li ............ al N.....del registro all'uopo stabilito ed annotato sull’atto di nazionalità. Il Cancelliere. 408. I contratti scritti in lingua straniera, e le sentenze pronunciate dai tribunali stranieri per vendite, pegni e prestiti a cambio marittimo dovranno essere possibilmente tradotti in lingua italiana o quanto meno francese, per cura dei regi uffiziali consolari, cui tali atti o sentenze, sono state presentate. La traduzione sarà autenticata dagli stessi regi uffiziali consolari. Nel caso che gli atti e le sentenze di cui sopra pervengano nello Stato scritti in idioma straniero, eccetto il francese, l’autorità marittima competente inviterà le parti a farne eseguire la traduzione da perito linguista che all’uopo sarà nominato con ordinanza del presidente del tribunale di commercio del luogo, o, in mancanza, dal pretore. 409. Lo annotazioni in matricola in base agli atti o sentenze di cui sopra, non potranno farsi se non dopo adempiuta la formalità del bollo, e legalizzate le sotto-scrizioni dei regi uffiziali consolari. 410. Alle spese occorrenti per la legalizzazione degli atti, di cui negli articoli precedenti sarà provveduto dai richiedenti. A tale effetto per le formalità da compiersi nel Regno relativamente agli atti stipulati all’estero, i regi uffiziali consolari richiederanno lo interessato, se è suddito nazionale, ad indicare la persona incaricata di pagare nello Stato le suddette spese, e, se invece straniero, ritireranno dal medesimo la somma necessaria, per soddisfarle, e la trasmetteranno alla competente capitaneria di porto assieme alla copia dell’atto trascritto per le relative annotazioni in matricola. 411. L’autorità marittima salvo il caso previsto dal precedente art. 406, non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le trascrizioni edanno-tazioni richieste, eccetto che siano scritti in carattere inintelligibile, o quando non abbiano i requisiti di legalità, voluti dai precedenti articoli della presente sezione. Saranno però fatti notare agli interessati i vizi che si riscontrano negli atti, affinchè, nel caso che non si fossero, o per ignoranza, o per errore, uniformati